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Sez. L, Sentenza n. 61 del 08/01/1987 (Rv. 449863 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - TRASFERTA - DISTINZIONE - MAGGIOR COMPENSO CORRISPOSTO NELLA SECONDA IPOTESI - NATURA RETRIBUTIVA - CONSEGUENZA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI.*
Stato
decisa il 1987-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449863-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - TRASFERTA - DISTINZIONE - MAGGIOR COMPENSO CORRISPOSTO NELLA SECONDA IPOTESI - NATURA RETRIBUTIVA - CONSEGUENZA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI.*

Non si verifica un'ipotesi di trasferta (che presuppone l'occasionale e temporaneo spostamento del lavoratore dall'ordinaria Sede di lavoro) allorché il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rendere normalmente la sua prestazione in luoghi sempre diversi, con la conseguenza che il maggior compenso corrisposto in ragione di tale speciale connotazione della prestazione lavorativa ha natura retributiva e non risarcitoria e per intero rientra nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, non rilevando in senso contrario né l'eventuale variabilità di tale compenso, né la qualificazione dello stesso, ad opera della contrattazione collettiva, come indennità di trasferta (principio affermato in relazione alla cosiddetta indennità di trasferta forfettizzata prevista dall'art. 34 CCNL 11 luglio 1974 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche a prevalente partecipazione statale). (Conf 1744/86, mass n 445069).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)