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Sez. 1, Sentenza n. 681 del 20/04/1966 Ud. (dep. 08/07/1966) Rv. 101992 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - CRITERI - PENE DETENTIVA E PECUNIARIA APPLICATE CONGIUNTAMENTE - MISURE DIVERSE - LEGITTIMITA - SENTENZA - MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101992-01

PENA - DETERMINAZIONE - CRITERI - PENE DETENTIVA E PECUNIARIA APPLICATE CONGIUNTAMENTE - MISURE DIVERSE - LEGITTIMITA - SENTENZA - MOTIVAZIONE.*

L'applicazione della pena nei limiti del minimo e del massimo stabiliti dalla legge rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve solo dimostrare, in relazione ai criteri direttivi dell'art 133 cod pen, di avere fatto buon uso del potere discretivo affidatogli dalla legge. Nell'Esercizio di tale potere ben puo, quindi, il giudice di merito, senza per questo cadere in contraddizione, adottare criteri diversi per la commisurazione della pena detentiva e di quella pecuniaria congiuntamente inflitte, sia nella Determinazione della pena base, sia nella modificazione di questa per circostanze di aumento o di diminuzione, avendo egli, nella valutazione dell'episodio delittuoso e del suo autore, il solo Obbligo di dare ragione, con congrua e corretta motivazione, della misura della pena in concreto inflitta e dei criteri adottati per la sua Determinazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)