Sez. 1, Sentenza n. 447 del 12/10/1982 Ud. (dep. 21/01/1983) Rv. 156998 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - CRITERI - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE - RICHIESTA DI ULTERIORE RIDUZIONE - RIGETTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - CONDIZIONI.*
PENA - DETERMINAZIONE - CRITERI - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE - RICHIESTA DI ULTERIORE RIDUZIONE - RIGETTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - CONDIZIONI.*
L'Obbligo della motivazione sul rigetto - da parte del giudice di appello - della istanza diretta ad ottenere una ulteriore riduzione di pena è adempiuto quando il giudice di merito pone in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione a norma dell'art. 133 cod. pen. perché, in tal caso, egli dimostra che il rilievo di detta circostanza è decisivo ed assorbente per la formazione del giudizio sul punto. (V mass n 141833; (V mass n 141127; (V mass n 101992; (V mass n 101843).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)