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Sez. 6, Sentenza n. 40270 del 27/06/2018 Cc. (dep. 10/09/2018) Rv. 273845 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Applicabilità a persona detenuta condannata all'ergastolo - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273845-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell'ergastolo, rispetto alla quale il presupposto applicativo dell'attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di detenzione, giacchè la pena in questione, quantunque, in linea di principio, perpetua e, come tale, teoricamente ostativa all'esecuzione della misura di prevenzione, è di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall'ordinamento penale e, quindi, non è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)