Sez. 6, Sentenza n. 49881 del 06/12/2012 Cc. (dep. 21/12/2012) Rv. 253672 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Applicabilità a condannato all'ergastolo - Sussistenza - Fondamento.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell'ergastolo, in quanto l'attualità della pericolosità, quale presupposto applicativo, può essere oggetto di valutazione nonostante lo stato di detenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)