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Sez. 5, Sentenza n. 4064 del 27/01/1981 Ud. (dep. 05/05/1981) Rv. 148663 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1981-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148663-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - ESTREMI.*

L'art 586 del codice penale, che si ricollega alla regola generale dell'art 83 cod pen, considera l'ipotesi di un delitto doloso, diverso da quello di omicidio o di lesione personale, che produca, come conseguenza non voluta, la morte o la lesione di una persona, sempre che tale evento non sia elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto doloso. Per l'applicazione della suddetta norma occorre pero che il secondo evento, morte o lesione personale, non sia stato voluto neppure indirettamente, cioe con dolo eventuale, dall'agente.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)