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Sez. L, Sentenza n. 2908 del 16/06/1989 (Rv. 463120 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - RECESSO DEL PREPONENTE - DIRITTO AL PREAVVISO (O RELATIVA INDENNITÀ) E ALL'INDENNITÀ DI SCIOGLIMENTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463120-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - RECESSO DEL PREPONENTE - DIRITTO AL PREAVVISO (O RELATIVA INDENNITÀ) E ALL'INDENNITÀ DI SCIOGLIMENTO - SUSSISTENZA.*

Nel contratto di Agenzia a tempo indeterminato l'Esercizio da parte del preponente della facoltà di recesso a norma dell'art. 1750 cod. civ. è causa sufficiente dello scioglimento del contratto, salvo che ricorrano altre cause di cessazione del rapporto aventi carattere prioritario, e, pertanto, fuori di tali ipotesi, attribuisce in ogni caso all'agente il diritto al preavviso (o relativa indennità) e all'indennità di scioglimento di cui allo art. 1751 dello stesso codice, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 15 ottobre 1971 n. 911, nonché agli altri emolumenti di fine rapporto di origine convenzionale, restando irrilevante ogni indagine circa i motivi di detto recesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)