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Sez. L, Sentenza n. 5322 del 04/12/1989 (Rv. 464455 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO - IN GENERE - RECESSO CON PREAVVISO - LIBERTÀ DI FORMA - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - TERMINE DEL PREAVVISO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464455-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO - IN GENERE - RECESSO CON PREAVVISO - LIBERTÀ DI FORMA - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - TERMINE DEL PREAVVISO - DECORRENZA.*

Con riguardo al rapporto di Agenzia il recesso con preavviso (art. 1750 cod. civ.) può attuarsi con libertà di Forma, non essendo, al riguardo, applicabile la disciplina dettata dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (relativa alla Forma scritta del licenziamento), ma la manifestazione di volontà di detto recesso, avendo natura di atto recettizio, diventa operante (ex art. 1344 cod. civ.) dal momento in cui la correlata dichiarazione del preponente pervenga a conoscenza dell'altra parte (senza necessità di accettazione della medesima) ovvero debba presumersi conosciuta (ai sensi dell'art. 1335 cod. civ.) in dipendenza del fatto che la dichiarazione stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario; da tale momento pertanto va computato il decorso del termine di preavviso. (V 2908/89, mass n 463120; (V 1701/89, mass n 462017).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1743, Cod. Civ. art. 1750, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)