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Sez. L, Sentenza n. 17862 del 09/09/2016 (Rv. 640822 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Giudice di pace - Rapporto di pubblico impiego o parasubordinato - Equiparazione - Esclusione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2016-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640822-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Cost., delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 21/11/1991 num. 374 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)