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Sez. U, Sentenza n. 11272 del 09/11/1998 (Rv. 521313 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Giudice di pace - Qualificazione del rapporto - Funzionario onorario - Configurabilità - Trattamento economico - Natura indennitaria e non corrispettiva - Giurisdizione per le relative controversie - Natura giuridica della posizione dedotta in giudizio - Rilevanza - Richiesta di indennità predeterminata per legge - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie relativa a rivendicazione dell'indennità "giudiziaria" ex art. 3 legge n. 27 del 1981.
Stato
decisa il 1998-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521313-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI

I giudici di pace sono funzionari onorari e godono di un trattamento economico avente natura indennitaria e non corrispettiva, in assenza di un rapporto professionale di servizio. Ne consegue che la giurisdizione per le controversie relative al loro trattamento economico va stabilita in relazione alla posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio e che, in particolare, va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario quando l'interessato faccia valere il diritto a conseguire un'indennità predeterminata con legge, quale (come nella specie) l'indennità cosiddetta giudiziaria prevista dall'art. 3 legge 19 febbraio 1981 n. 27 e spettante ai magistrati togati.

Riferimenti normativi: Legge 19/02/1981 num. 27 art. 3 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)