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Sez. L, Sentenza n. 5470 del 13/05/1993 (Rv. 482346 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - In genere | Eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'I.N.P.S. ex art. 11 legge n. 67 del 1988 - Eccezione di prescrizione decennale sollevata in appello a seguito della sentenza n. 283 del 1989 della Corte Costituzionale - Violazione conseguente del principio dispositivo o del diritto di difesa della controparte - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482346-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - In genere

Nella controversia concernente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità malgrado la titolarità di pensione diretta, non è configurabile alcuna violazione del principio dispositivo o del diritto di difesa della controparte per il fatto che l'I.N.P.S., dopo aver in primo grado eccepito la prescrizione quinquennale ai sensi della norma interpretativa (dell'art. 129, primo comma, R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827) contenuta nell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67, abbia in appello eccepito - a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità di tale norma, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 283 del 1989 - la prescrizione decennale, avendo sempre fatto parte del "thema decidendum" la questione della prescrizione del diritto all'integrazione in ordine ai ratei pregressi ed essendo stata la modifica dell'eccezione imposta dal citato "ius superveniens".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)