Sez. U, Sentenza n. 10955 del 25/07/2002 (Rv. 556223 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Eccezione - Elementi costitutivi - Manifestazione della volontà di avvalersi dell'estinzione del credito a causa dell'inerzia del titolare - Onere di indicazione circa la durata della prescrizione applicabile (prescrizione decennale; quinquennale) - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Indicazione della parte, nel corso del giudizio, di diversa durata della prescrizione - Preclusione, nel rito del lavoro, "ex" artt. 416 e 437 cod. proc. civ. - Insussistenza - Individuazione da parte del giudice della prescrizione effettivamente applicabile - Potere officioso - Ammissibilità - Modalità relative.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE
In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)