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Sez. L, Sentenza n. 4946 del 10/03/2004 (Rv. 570970 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE | Prevalenza ai fini dell'inquadramento - Mansione superiore nel tempo - Previsione della contrattazione collettiva - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570970-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE

L'art 2103 primo comma seconda parte cod. civ. impone inderogabilmente che al lavoratore assegnato a mansioni superiori sia attribuito il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte, nonché l'assegnazione alla qualifica superiore nel caso in cui l'assegnazione si protragga per un periodo di almeno tre mesi. Ne consegue che in questi limiti l'assegnazione del lavoratore a mansioni promiscue può regolata dalla contrattazione collettiva, la quale non è in contrasto con la normativa citata qualora, nell'ipotesi di mansioni promiscue e ai fini del riconoscimento della qualifica superiore, esiga la prevalenza della mansione superiore nel tempo, precludendo il riconoscimento solo ove questa sia temporanea ed occasionale, (Fattispecie relativa all'art. 3 ccnl per i dipendenti di istituti sanitari e case di cura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)