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Sez. L, Sentenza n. 16461 del 03/11/2003 (Rv. 567851 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE | Contrattazione collettiva - Previsione espressa, tra le mansioni legittimamente esigibili da dipendenti inquadrati in un determinato livello, anche di compiti propri di un più elevato livello d'inquadramento - Criterio di individuazione della categoria di appartenenza - Configurabilità - Conseguenze in tema di riconoscimento di mansioni superiori.
Stato
decisa il 2003-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567851-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE

In caso di mansioni promiscue, la previsione espressa della contrattazione collettiva secondo cui tra le mansioni legittimamente esigibili da dipendenti inquadrati in un determinato livello vi siano anche compiti propri di un più elevato livello d'inquadramento integra il criterio di individuazione della esatta categoria di appartenenza, in quanto, nel riflettere la valutazione fattene dalle parti collettive, essa regola una situazione di compresenza di mansioni professionali collocate lungo una linea verticale. Ne consegue che, ai fini di un diverso e superiore inquadramento, irrilevante è in tal caso l'indagine qualitativa, giacché irrilevante risulta, secondo l'avviso espresso dalle parti collettive, l'espletamento della mansione superiore, non trovando pertanto applicazione i normali criteri della prevalenza qualitativa e del connesso carattere specialistico delle mansioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)