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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 5 del 1979

Decisione
decisa il 1979-01-22, depositata il 1979-01-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:5
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14439

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Legittimazione a promuoverlo
  • Pubblico ministero
  • Non è legittimato
  • Inammissibilità della questione
  • Fattispecie in materia di attività del c.o.n.i..
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (così come richiamata dall'art. 1 d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530) in riferimento all'art. 11 Cost. e agli artt. 48 e seguenti del trattato istitutivo della CEE, in materia di attività del C.O.N.I., perché già dichiarata inammissibile. - La Corte con sentt. nn. 40, 41 e 42 del 1963 e ord. n. 186 del 1971 ha dichiarato l'inammissibilità di altre questioni in quanto il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non è legittimato a promuovere giudizi di legittimità costituzionale, sostituendosi all'autorità giurisdizionale competente.

Norme impugnate

Parametri

  • legge 14 ottobre 1957, n. 1203
  • art. 48 trattato cee
  • art. 11 Cost.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (così come richiamati dall'art. 1 del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530), promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1978 dal Procuratore della Repubblica di Salerno, nel procedimento penale a carico di Brunetti Gennaro, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 del 13 settembre 1978. Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 31 marzo 1978, il sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (così come richiamata dall'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530), in riferimento all'art. 11 Cost. ed agli artt. 48 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.
punto 2
Considerato che questa Corte ha ripetutamente deciso (sentt. n. 40, n. 41 e n. 42 del 1963; ord. n. 186 del 1971) nel senso che il pubblico ministero non è legittimato - in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - a promuovere giudizi di legittimità costituzionale, sostituendosi alla autorità giurisdizionale competente.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (così come richiamata dall'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530), sollevata dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979. F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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