Sez. L, Sentenza n. 21621 del 20/09/2013 (Rv. 627651 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Rapporti a termine degli esperti assunti dal Ministero degli Affari Esteri per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo - Possibilità di usufruire dell'istituto dell'aspettativa - Configurabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Con riferimento ai rapporti a termine degli esperti assunti dal Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell'art. 12, comma terzo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per comporre l'organico dell'Unità tecnica centrale, nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, la circostanza che l'art. 11 del D.M. 1987/28/2023 (applicabile "ratione temporis") preveda solo il congedo ordinario per ferie o malattia non rende, per ciò solo, incompatibile l'istituto dell'aspettativa, previsto espressamente dagli artt. 32 e 33 della legge n. 49 del 1987 in favore di coloro che ricoprono il diverso ruolo di cooperanti o di volontari per la cooperazione, ove accada che l'esperto acquisisca, temporaneamente, la qualifica di cooperante o di volontario.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12, Legge 26/02/1987 num. 49 art. 32, Legge 26/02/1987 num. 49 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)