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Sez. U, Ordinanza n. 15983 del 21/07/2011 (Rv. 618501 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Rapporti a termine degli esperti assunti dal Ministero degli Affari Esteri per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo - Discrezionalità della P.A. nella fase di costituzione del rapporto - Carattere paritetico del rapporto - Sussistenza - Conseguenza - Posizione di diritto soggettivo del privato - Controversia relativa alla mancata assunzione - Giurisdizione - Del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2011-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618501-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 12 della legge n. 49 del 1987 per la destinazione di esperti nel settore della cooperazione da inviare in paesi in via di sviluppo, il rapporto con la parte privata ha carattere paritetico con esclusione di una posizione di supremazia della P.A. anche con riguardo alla fase preordinata alla costituzione del rapporto. Ne consegue che, attesa l'assenza di connotazioni pubblicistiche, la posizione autoritativa e discrezionale dell'ente datore di lavoro è assimilabile a quella dell'imprenditore e, correlativamente, la posizione soggettiva spettante al privato - ed eventualmente lesa - deve qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ., restando devoluta la controversia relativa alla mancata assunzione instaurata dal privato alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12, Cod. Civ. art. 2907

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)