Sez. 5, Sentenza n. 18022 del 14/09/2016 (Rv. 641126 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI | Indennità corrisposte alla gente di mare dall'ente previdenziale a titolo di inabilità temporanea assoluta al lavoro - Riconducibilità al rapporto di lavoro - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI
In materia d'imposte sui redditi, essendo venuta meno, con l'abrogazione dell'imposta sulla ricchezza mobile, l'esenzione prevista dall'art. 24, comma 2, del r.d.l. n. 1918 del 1937, l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro corrisposta alla "gente di mare" dall'ente previdenziale è soggetta a tassazione, poiché la stessa è strettamente ed indissolubilmente collegata al rapporto di lavoro e, come tale, necessariamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 1, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 2, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 3, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 6, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 24 com. 2, Legge 24/04/1938 num. 831, DPR 24/04/1986 num. 917 art. 6 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)