Sez. 5, Sentenza n. 8121 del 23/05/2012 (Rv. 622689 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI | Indennità corrisposte alla gente di mare dall'ente previdenziale a titolo di inabilità temporanea assoluta al lavoro - Assoggettamento ad IRPEF - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI
In materia di imposte sui redditi, è soggetta a tassazione l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro di cui all'art. 24, secondo comma, del r.d.l. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1938, n. 831, corrisposta alla "gente di mare" dall'ente previdenziale, poiché la stessa è strettamente ed indissolubilmente collegata dagli artt.1, 3, 5, 6 del r.d.l. citato al rapporto di lavoro, e, come tale, necessariamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il quale "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi. e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 1, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 2, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 3, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 5, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 6, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 24, Legge 24/04/1938 num. 831, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)