Sez. 1, Sentenza n. 3082 del 20/05/1985 (Rv. 440776 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI AL CURATORE IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE DI SOMME INCASSATE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DI AZIONI REVOCATORIE - MANCANZA DI STATUIZIONI IN ORDINE ALLA SPETTANZA DI TALI SOMME - NATURA ORDINATORIA E NON DECISORIA DEL PROVVEDIMENTO - CONSEGUENZE - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI AL CURATORE IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE DI SOMME INCASSATE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DI AZIONI REVOCATORIE - MANCANZA DI STATUIZIONI IN ORDINE ALLA SPETTANZA DI TALI SOMME - NATURA ORDINATORIA E NON DECISORIA DEL PROVVEDIMENTO - CONSEGUENZE - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento, con il quale il giudice delegato, a fronte dell'avvenuta soddisfazione di tutti i crediti insinuati al fallimento, e dell'esistenza di un attivo costituito da somme incassate dal curatore a transazione di azioni revocatorie, dia Disposizioni al curatore medesimo circa la destinazione di tali somme, senza alcuna statuizione sulla loro spettanza, integra un atto non decisorio, ma ordinatorio, reso nell'Esercizio dei poteri amministrativi attribuiti dall'art. 25 primo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267. Pertanto, sia avverso detto provvedimento del giudice delegato, sia avverso quello emesso dal tribunale fallimentare su reclamo proposto a norma dell'art. 26 del citato decreto, deve escludersi l'esperibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)