Sez. 1, Sentenza n. 4478 del 10/07/1986 (Rv. 447230 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - RIFIUTO DI VERSAMENTO DI SOMME RESIDUATE DOPO L'INTEGRALE SODDISFACIMENTO DEI CREDITI - RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI PER L'ESPERIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - RIFIUTO DI VERSAMENTO DI SOMME RESIDUATE DOPO L'INTEGRALE SODDISFACIMENTO DEI CREDITI - RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI PER L'ESPERIBILITÀ.*
I provvedimenti, con i quali il giudice delegato, e poi il tribunale fallimentare in esito a reclamo, neghino al fallito il versamento di somme che residuino dopo l'integrale soddisfacimento dei crediti, sotto l'esclusivo profilo dell'opportunità di trattenerle a garanzia di eventuali obblighi di restituzione in favore dei terzi che abbiano subito revocatorie, senza statuire sulla spettanza delle somme medesime, non incidono su posizioni di diritto soggettivo ed hanno natura e finalità meramente ordinatorie. Ne consegue la inammissibilità del ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, contro i suddetti provvedimenti, difettando per entrambi il requisito della decisorietà, ed inoltre, per il primo, anche quello della definitività, stante la sua reclamabilità dinanzi al tribunale, ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare (istituto non espunto dall'ordinamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981, ma solo modificato nella sua concreta regolamentazione). (V 1764/86, mass n 445079; (V 4068/85, mass n 441592; (V 3082/85, mass n 440776; (V 2255/84, mass n 434290).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)