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Sez. 1, Sentenza n. 4891 del 23/04/1992 (Rv. 476937 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici | Rito camerale - Adozione in luogo di quello ordinario - Rilevanza - Condizione - Diritto di difesa - Menomazione in concreto - Sussistenza - Necessità.
Stato
decisa il 1992-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476937-01

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici

In tema di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, l'adozione del rito camerale, anziché di quello ordinario (art. 4 b del Protocollo aggiunto all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121), resta priva di effetti, ove non si deduca e dimostri il verificarsi in concreto di una menomazione del diritto di difesa, tenendo anche conto, con riguardo alla eventuale nullità dell'atto introduttivo derivante dalla sua divergenza rispetto al modello legale, che la nullità stessa, di tipo formale, resterebbe comunque sanata dal raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 4, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)