Sez. 1, Sentenza n. 15125 del 23/11/2000 (Rv. 542077 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Domanda di delibazione proposta da uno solo dei coniugi - Introduzione mediante citazione - Necessità - Introduzione mediante ricorso e svolgimento con rito camerale - Nullità del procedimento - Limiti.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
Ai fini della delibazione delle sentenze del Tribunale Ecclesiastico dichiarative della nullità del matrimonio, la domanda proposta da uno solo dei coniugi (a differenza da quella proposta congiuntamente) deve assumere (a norma dell'art. 4 lett. b del protocollo addizionale all'Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge n. 121 del 1985) la forma dell'atto di citazione. Tuttavia, l'introduzione del giudizio con il ricorso ed il suo svolgimento con il rito camerale non comportano, però, la nullità, qualora non risulti che la divergenza dal modello legale abbia determinato una menomazione in concreto dei diritti della difesa.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)