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Sez. L, Sentenza n. 2193 del 02/03/1991 (Rv. 471120 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione. | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al CCNL 29 giugno 1983 in tema di decurtazione di gratifica natalizia e di premio di rendimento in caso di assenze non retribuite.
Stato
decisa il 1991-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471120-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione.

L'interpretazione di disposizioni collettive di diritto comune, è riservata al giudice del merito, il cui convincimento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da violazioni dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, ai sensi degli artt. 40 e 129 del c.c.n.l. 29 giugno 1983, applicabile ai dipendenti del Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori delle imposte dirette, che la gratifica natalizia ed il premio di rendimento, fissati in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio, non subissero decurtazioni proporzionali alle assenze non retribuite di breve durata e comunque inferiori al mese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)