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Sez. L, Sentenza n. 7001 del 02/08/1996 (Rv. 498943 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Specifica indicazione, da parte del ricorrente, dei canoni o criteri ermeneutici violati - Necessità.
Stato
decisa il 1996-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498943-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

L'interpretazione di una dichiarazione negoziale è riservata al giudice del merito il cui convincimento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale; la parte che denunci in cassazione l'erronea determinazione, in sede di merito, della volontà negoziale, è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)