Sez. L, Sentenza n. 7001 del 02/08/1996 (Rv. 498943 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Specifica indicazione, da parte del ricorrente, dei canoni o criteri ermeneutici violati - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
L'interpretazione di una dichiarazione negoziale è riservata al giudice del merito il cui convincimento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale; la parte che denunci in cassazione l'erronea determinazione, in sede di merito, della volontà negoziale, è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)