Sez. 1, Sentenza n. 3739 del 18/12/1972 Ud. (dep. 10/05/1973) Rv. 124072 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - ART 290 COD PEN - CONTRASTO CON L'ART 21 COST - ESCLUSIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - ART 290 COD PEN - CONTRASTO CON L'ART 21 COST - ESCLUSIONE.*
Pur competendo a tutti i cittadini, in base all'art 21 della Costituzione, il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, deve ritenersi che tale liberta trovi il suo limite insuperabile nella salvaguardia delle istituzioni costituzionali dello stato(Parlamento, Presidente della Repubblica, governo, pubblica amministrazione ed organi ausiliari, magistratura eccetera)nel senso che le stesse istituzioni debbono sentirsi tutelate nel proprio decoro e prestigio cosi da non soffrire discredito e umiliazione. Pertanto la critica, concretantesi in manifestazioni di ingiustificata offesa e disprezzo nei confronti delle medesime, costituisce vilipendio punibile ai sensi dell'art 290 cod pen, norma che non puo ritenersi incostituzionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 290 CORTE COST., Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)