Sez. 1, Sentenza n. 1427 del 17/10/1977 Ud. (dep. 07/02/1978) Rv. 137860 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI CIVILI - LIBERTA: MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - DIRITTO DI CRITICA - LIMITI - VILIPENDIO DELLE FORZE ARMATE DELLA LIBERAZIONE - RAPPORTI - FATTISPECIE.*
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI CIVILI - LIBERTA: MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - DIRITTO DI CRITICA - LIMITI - VILIPENDIO DELLE FORZE ARMATE DELLA LIBERAZIONE - RAPPORTI - FATTISPECIE.*
E proprio dei regimi totalitari negare il diritto di critica alle istituzioni considerando vilipendio qualsiasi censura alle stesse, mentre una corretta interpretazione dell'articolo 290 del codice penale, operata sulla base dei diritti di liberta garantiti dalla Costituzione democratica, fondata sul civile dibattito delle idee e sul rispetto delle opinioni altrui e di tutti i valori tutelati dalla Costituzione medesima, induce a ritenere punibili le sole critiche vilipendiose alle istituzioni costituzionali ed a quelle ad esse equiparate quali le forze armate dello stato e quelle della liberazione, mentre devono ritenersi legittime le critiche e le censure, anche severe, espresse, senza trascendere nel disprezzo e nel dileggio, nell'ambito di una civile e democratica dialettica delle opinioni. Il regime democratico, sul quale si basa il nostro ordinamento, proprio perche prevede e tutela la liberta di manifestazione del pensiero, e percio del dissenso, e legittimato ad esigere che il diritto di critica alle istituzioni protette si svolga nell'ambito e nei limiti di un civile dibattito, senza trascendere in espressioni di contumelia e di disprezzo, le quali non sono manifestazione dello Esercizio delle liberta democratiche nella misura in cui rivelano uno spirito totalitario diretto a negare qualsiasi valore a beni giuridicamente protetti. Deve, pertanto, ritenersi che qualora il soggetto attivo abbia usato, con coscienza e volonta, espressioni obiettivamente vilipendiose nei confronti delle istituzioni penalmente tutelate, la sussistenza del reato non e esclusa dalla finalita di critica e di censura perseguita dall'agente. (fattispecie in cui l'imputato aveva, in volantini e ciclostilati, adoperato, tra le altre, le seguenti espressioni: "studenti, giorno per giorno, mese per mese, da circa 25 anni vediamo imbastire spudoratamente la piu sporca e vergognosa montatura. Cinema, radio, televisione, libri e giornali hanno creato il mito della resistenza, della guerra di liberazione...Siamo in grado di documentare, regione per regione, citta per citta, luogo per luogo, gli eccidi, i massacri, le violenze, gli stupri di cui si sono macchiati, con inumana ferocia, le bande partigiane...Siamo in grado di mostrare la piu ampia e raccapricciante documentazione sui massacri partigiani che dimostra quanto sporca, torbida, selvaggia e criminale sia stata la storia di questi banditi delinquenti che pretendono di aver liberato l'Italia... La verita e che la guerra partigiana e una storia sporca, torbida, inumana di banditi e canaglie, assassini, avanzi di galera che hanno ucciso, rubato, massacrato, seviziato con bestiale, criminale ferocia...I partigiani hanno ammazzato in quelle "radiose giornate" circa centomila fascisti...La ferocia partigiana non si fermo neanche innanzi alle Donne, ai vecchi, ai bambini. I partigiani non rispettarono nemmeno l'abito talare, assassinando centinaia di sacerdoti...Le stragi partigiane continuarono anche a guerra finita, fino al 1946"). (V mass n 137274; (V mass n 137056; (V mass n 136437; (V mass n 136435; (V mass n 136108; (V mass n 136945; (V mass n 134661; (V mass n 132681; (V mass n 124072; (V mass n 124074; (V mass n 123693; (V mass n 105960; (V mass n 102766; (V mass n 102323).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 290 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)