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Sez. 4, Sentenza n. 5787 del 05/04/1982 Ud. (dep. 09/06/1982) Rv. 154178 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE DI ESTINZIONE - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - ART. 11 - APPLICAZIONE CONGIUNTA DEI DUE BENEFICI - AMMISSIBILITÀ - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLA PATENTE EX ART. 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405 - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154178-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE DI ESTINZIONE - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - ART. 11 - APPLICAZIONE CONGIUNTA DEI DUE BENEFICI - AMMISSIBILITÀ - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLA PATENTE EX ART. 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405 - AMMISSIBILITÀ.*

In virtù del disposto dell'art. 183 terzo comma codice penale, che disciplina l'applicabilità di più cause di Estinzione del reato e della pena intervenute in tempi successivi, l'avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale non è di ostacolo all'applicazione del condono ex art. 11 d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413. Ne deriva che la specifica disciplina della sospensione condizionale della pena non osta all'applicazione congiunta dell'indulto, quando da esso possa conseguire un giovamento alla posizione dell'imputato. È perciò ammissibile, in caso di condanna per delitto colposo condizionalmente sospesa, l'eliminazione o la riduzione della sospensione della patente di guida ex art. 11 legge 3 agosto 1978 n. 405. (sulla prima parte V. Mass. N. 147581 e le altre massime ivi citate. Sull seconda parte V. Mass. Nn. 147984, 147450 e le massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183 com. 3, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)