Sez. 4, Sentenza n. 900 del 11/02/1980 Ud. (dep. 12/02/1981) Rv. 147581 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INDULTO - APPLICAZIONE CONGIUNTA DEI DUE BENEFICI - AMMISSIBILITA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INDULTO - APPLICAZIONE CONGIUNTA DEI DUE BENEFICI - AMMISSIBILITA.*
In virtu del disposto dell'art 183 terzo comma cod pen, che disciplina l'applicabilita di piu cause di Estinzione del reato e della pena intervenute in tempi successivi, l'avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale non e di ostacolo alla applicazione del condono ex art 11 DPR 4 agosto 1978 n 413. Ne deriva che la specifica disciplina della sospensione condizionale della pena non osta all'applicazione congiunta dell'indulto, quando da esso possa conseguire un giovamento alla posizione dell'imputato. (in termini, V mass nn 145430, 145055, 144564, seconda parte, anno 1980; mass nn 143418, 143045, anno 1979; contra mass n 110732, anno 1969; mass n 114795, anno 1970; mass n 141497, anno 1979, che ritiene la prevalenza della sospensione condizionale sul condono, ma ammette l'applicazione dell'indulto se cio comporta l'ulteriore beneficio della eliminazione della revoca o della sospensione della patente; mass nn 143031, anno 1979; mass n 143049, anno 1979. V anche mass n 131147, anno 1975 in cui si afferma - prima parte - la sola applicabilita della causa di Estinzione del reato, ma - seconda parte - si ritiene che e ammissibile l'applicazione dell'indulto qualora il condannato possa conseguire un beneficio non consentito dalla sospensione condizionale).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)