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Sez. L, Sentenza n. 5093 del 10/05/1995 (Rv. 492190 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Valutazione - Precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492190-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare è possibile tener conto quali circostanze confermative della significatività degli addebiti contestati, ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore - anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento, non ostando a tale valutazione la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)