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Sez. L, Sentenza n. 11410 del 19/11/1993 (Rv. 484382 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Principio dell'immediatezza della contestazione degli addebiti - Compatibilità con un congruo intervallo di tempo - Funzione - Fatti non tempestivamente contestati - Rilevanza - Limiti - Precedenti disciplinari ultrabiennali - Estensione.
Stato
decisa il 1993-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484382-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

In tema di licenziamento il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito va inteso in senso relativo, essendo compatibile con un congruo intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per una valutazione unitaria delle varie inadempienze del dipendente, e non esclude, comunque, che fatti non tempestivamente contestati possono esser considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore, secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni. Sotto tale profilo può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento, non ostando a tale valutazione il principio di cui all'art. 7 ultimo comma legge n. 300 del 1970.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)