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Sez. L, Sentenza n. 14108 del 15/12/1999 (Rv. 532236 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Lavoratori assunti obbligatoriamente perché rientranti nelle categorie protette - Assegno ordinario di invalidità - Attribuzione - Accertamento del requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro - Criteri.
Stato
decisa il 1999-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532236-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO

Anche con riferimento agli assunti al lavoro perché rientranti nelle categorie protette, il requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle loro attitudini, previsto dall'art. 1 della legge n.222 del 1984 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, impone di valutare la possibilità di continuazione delle mansioni in concreto svolte nell'ambito dell'organizzazione aziendale (e non invece di quelle specificate nell'iniziale mansionario di collocamento al lavoro), nonché la possibilità di svolgere attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini dei soggetti considerati) da quella in concreto espletata, sempre che non si tratti di lavori usuranti, cioè di lavori che affrettino ed accentuino il logoramento del loro organismo per essere sproporzionati alla loro residua efficienza fisiopsichica, non potendosi di contro identificare l'usura in questione con quella normale, dipendente cioè dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)