Sez. L, Sentenza n. 490 del 23/01/1996 (Rv. 495537 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro ex art. 1 Legge n. 222 del 1984 - diritto all'assegno ordinario di invalidità - Accertamento - Criteri - Valutazione dei fattori socio-economici - Divieto ex art. 1 cit. - Dell'età e della formazione professionale dell'assicurato - Ammissibilità - Persistenza -.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO
Il requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, previsto dall'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, se non consente la valutazione dei fattori socio economici - come accadeva, invece, in precedenza in tema di pensione di invalidità, disciplinata dall'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'art. 24 della Legge 3 giugno 1975 n. 160, per la quale la norma faceva riferimento alla limitazione della capacità di guadagno, con conseguente rilevanza non solo dei criteri medico-legali e delle caratteristiche soggettive dell'assicurato (età, sesso, attitudini), ma anche dei fattori economico-sociali ed ambientali, in grado di incidere tanto positivamente che negativamente sulla possibilità di proficua utilizzazione delle residue energie lavorative dell'invalido - impone tuttavia di continuare a tener conto dell'età e della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)