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Sez. 3 - , Sentenza n. 4313 del 14/02/2019 (Rv. 652985 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Contestazione del controcredito in separato giudizio ancora pendente - Compensazione legale e giudiziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652985-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA

La compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito. (Nella specie la S.C., premesso che pure la c.d. compensazione comunitaria opera secondo la disciplina prevista dalla normativa nazionale, ha ritenuto che non potesse operare la deroga alla compensabilità dei crediti impignorabili – prevista dall'art. 3, comma 5 duodecies, del d.l. n. 182 del 2005, conv. con mod. dalla legge n. 231 del 2005 -, tra le somme richieste in ripetizione per provvidenze finanziarie erogate dall'Agea, prospettate come indebite, ed il credito per provvidenze PAC di competenza dell'operatore agricolo, stante la contestazione del controcredito vantato dall'Agea, ancora oggetto di accertamento in diverso giudizio pendente dinanzi al TAR)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1246 com. 1 lett. 3, Decreto Legge 09/09/2005 num. 182 art. 3 com. 5, Regolam. Comunitario 29/09/2003 num. 1788 art. 11, Regolam. Comunitario 21/06/2006 num. 885 art. 5 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)