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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23716 del 18/10/2013 (Rv. 627997 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Credito contestato in altro giudizio - Compensazione legale e giudiziale - Esclusione - Compensazione volontaria - Presupposti.
Stato
decisa il 2013-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627997-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, richiedendosi, invece, per la compensazione volontaria, un patto con cui venga direttamente disposta la compensazione di crediti già esistenti oppure siano fissate le condizioni, derogatorie a quelle di legge (altrimenti si avrebbe compensazione legale o giudiziale), necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)