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Sez. 2, Sentenza n. 613 del 03/03/1972 (Rv. 356663 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALI SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE - CREDITI DELL'INPS - GRADO DEL PRIVILEGIO - MODIFICAZIONE PER LA SOPRAVVENUTA LEGGE N 153 DEL 1969 - EFFICACIA NEI PROCEDIMENTI PENDENTI - LIMITI - COSA GIUDICATA - COSA GIUDICATA INTERNA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356663-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALI SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE - CREDITI DELL'INPS - GRADO DEL PRIVILEGIO - MODIFICAZIONE PER LA SOPRAVVENUTA LEGGE N 153 DEL 1969 - EFFICACIA NEI PROCEDIMENTI PENDENTI - LIMITI - COSA GIUDICATA - COSA GIUDICATA INTERNA - SUSSISTENZA.*

La disposizione dell'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153, che modifica il grado del privilegio che assiste i crediti dell' INPS, nel prevedere la pendenza del procedimento come limite oltre il quale lo jus superveniens non e ammesso a produrre i suoi effetti, ha voluto far salvi gli effetti della cosa giudicata in tutte le sue manifestazioni, ivi compresi quelli del giudicato interno formatosi secondo il sistema delle preclusioni processuali; cosi disponendo, la legge sopravvenuta ha inteso rispettare ogni acquisto definitivo di diritti legittimamente realizzato nel vigore della legge precedente e sulla base di provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi ed esecutivi. (nella specie l' INPS aveva chiesto la riacquisizione al fallimento di somme attribuite, nel rispetto della precedente normativa meno favorevole ai crediti previdenziali, con provvedimenti di reparto parziali, divenuti definitivi ed esecutivi. La Corte suprema, nel rigettare il ricorso, ha affermato il principio sopra enunciato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)