Sez. L, Sentenza n. 3308 del 08/04/1994 (Rv. 486084 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Decisione del ricorso - Cassazione con rinvio - In genere | Sentenza della Suprema Corte inficiata da violazione di norme di diritto sostanziale o processuale - Carattere vincolante - Per il giudice di rinvio - Per la stessa Corte ulteriormente adita - Estensione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Decisione del ricorso - Cassazione con rinvio - In genere
Una decisione di cassazione con rinvio, ancorché inficiata, al limite, da violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, non può essere disapplicata - salvo il caso di giuridica inesistenza - né dal giudice di rinvio né dalla stessa Corte di Cassazione ulteriormente adita. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di rinvio, che, in violazione dei criteri dettatigli dalla sentenza di annullamento, aveva escluso, in relazione al servizio di pulizia dei locali di una banca, la ravvisabilità del rapporto di lavoro subordinato, facendo riferimento a criteri di qualificazione diversi da quelli indicatigli e da esso ingiustificatamente contestati sia quanto alla loro sussistenza fattuale sia quanto alla loro significatività del carattere subordinato dell'attività lavorativa in questione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)