Sez. 3, Sentenza n. 3868 del 26/02/2004 (Rv. 570571 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno estetico e alla vita di relazione - Inclusione nel danno biologico - legittimità - Necessità di tenerne conto al fine di quantificare l'ammontare complessivo del pregiudizio alla salute - Sussistenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno alla salute (o "danno biologico") comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione del bene alla salute abbia provocato alla vittima e non è concettualmente diverso dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione, che rispettivamente rappresentano, l'uno, una delle possibili lesioni dell'integrità fisica e l'altro la impossibilità o difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale. Di entrambi il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato al fine di assicurare il corretto ed integrale risarcimento dell'effettivo pregiudizio subito dalla vittima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)