Sez. 3, Sentenza n. 15859 del 15/12/2000 (Rv. 542685 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danni alla vita di relazione (danno biologico) - Liquidazione - Criteri - Danno alla capacità lavorativa generica - Inclusione nel danno biologico - Legittimità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Nella nozione di danno biologico (che trova la sua fonte di tutela nell'art. 32 della Costituzione e nell'art. 2043 cod. civ., accanto al danno patrimoniale vero e proprio ed al danno morale, che sono tipiche figure di "danno - conseguenza") rientrano tutte le ipotesi di danno "non reddituale", e cioè i danni estetici, quelli alla vita di relazione, i danni da riduzione della capacità lavorativa generica. Questi ultimi, in particolare, costituendo lesione di un generico modo di essere del soggetto, non attengono in alcun modo al piano della concreta produzione di reddito, sostanziandosi, viceversa, in una menomazione della salute in senso lato, risarcibile come tale e non come perdita patrimoniale derivante dalla generica capacità lavorativa di cui ogni soggetto dispone in aggiunta (o in sostituzione) alla capacità lavorativa specifica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)