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Sez. L - , Sentenza n. 26339 del 20/12/2016 (Rv. 642234 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Divieto di computo ex art. 2 del d.l. n. 12 del 1977 - Sentenza della Corte cost. n. 124 del 1981 - Reviviscenza degli accordi collettivi antecedenti l'entrata in vigore della norma dichiarata illegittima - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642234-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

L'accertamento dell'efficacia di clausole contrattuali collettive originariamente valide, ma successivamente divenute nulle per contrasto con le sopravvenute norme imperative sul cd. blocco di contingenza, di cui al d.l. n. 12 del 1977, conv., con modif., dalla l. n. 91 del 1977, poi dichiarate illegittime dalla Corte cost. con sentenza n. 124 del 1981, limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore della l. n. 38 del 1986 (28 febbraio 1986), non pone un problema di reviviscenza, in quanto gli accordi o contratti collettivi ancora vigenti a tale data, e non conformi al disposto di cui all'art. 1, comma 1, seconda parte, della l. n. 38 del 1986, debbono ritenersi nulli, giusta il comma 2 del medesimo art. 1.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 26/02/1986 num. 38 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)