Sez. U, Sentenza n. 8232 del 06/06/2002 (Rv. 554943 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Divieto di computo su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva nel settore industriale, "ex" art. 2 D.L. n. 12 del 1977 (conv. in legge n. 91 del 1977) - Sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 1991 - Effetti - Reviviscenza delle clausole collettive antecedenti all'entrata in vigore della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima e prevedenti l'indicizzazione al costo della vita di tali elementi - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di indennità di presenza ACEA.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA
L'accertamento dell'eventuale persistenza dell'efficacia di clausole contrattuali collettive (nella specie, accordo aziendale del 1973 per i dipendenti dell'ACEA in tema di indennità di presenza) originariamente valide, ma successivamente divenute nulle per contrasto con le sopravvenute norme imperative sul cosiddetto blocco di contingenza di cui al decreto - legge 1 febbraio 1977, n. 12 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91), norme, queste ultime, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 1981, limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1986, n. 38 (28 febbraio 1986), non pone un problema di reviviscenza, in quanto gli accordi o contratti collettivi, ancora "vigenti" a tale data (tra cui l'accordo aziendale citato), e non conformi al disposto di cui all'art. 1, primo comma, seconda parte, della legge n. 38 del 1986, debbono ritenersi nulli, a norma del secondo comma del medesimo art. 1 di detta legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 26/02/1986 num. 38 art. 1, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 4 CORTE COST., DPR 01/02/1986 num. 13 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)