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Sez. 1, Sentenza n. 651 del 02/02/1989 (Rv. 461720 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITORI CON PRIVILEGIO O PEGNO SU MODULI - REALIZZAZIONE DEL CREDITO PRIMA DELL'AMMISSIONE AL PASSIVO - OBBLIGO DI CONSEGNA AL CURATORE DELLA SOMMA RISCOSSA - SUSSISTENZA - PERDITA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461720-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITORI CON PRIVILEGIO O PEGNO SU MODULI - REALIZZAZIONE DEL CREDITO PRIMA DELL'AMMISSIONE AL PASSIVO - OBBLIGO DI CONSEGNA AL CURATORE DELLA SOMMA RISCOSSA - SUSSISTENZA - PERDITA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ESCLUSIONE.*

Qualora il creditore del fallito, che sia garantito da un pegno di credito, realizzi questo prima dell'ammissione al passivo, in violazione dell'art. 53 della legge fallimentare, il creditore medesimo è tenuto a consegnare al curatore la somma riscossa, ma non perde, una volta che abbia ottemperato a tale Obbligo, il diritto di prelazione, posto che una siffatta sanzione non è prevista ed è estranea alla "ratio" di detta norma. (V 1768/79, mass n 398129).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)