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Sez. 1, Sentenza n. 1768 del 27/03/1979 (Rv. 398129 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - CREDITORI CON PRIVILEGIO O PEGNO SU MOBILI - DIRITTO DI RITENZIONE - CONSEGNA DELLA COSA OGGETTO DI TALE DIRITTO - DESTINATARIO - ORGANO REALIZZANTE IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI - MODALITA - NELLA PROCEDURA CONCORSUALE AL MOMENTO DEL RIPARTO - VINCOLO DELLA SOMMA AI FINI DEL PAGAMENTO PREFERENZIALE DEL CREDITORE TITOLARE DEL DIRITTO DI RITENZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398129-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - CREDITORI CON PRIVILEGIO O PEGNO SU MOBILI - DIRITTO DI RITENZIONE - CONSEGNA DELLA COSA OGGETTO DI TALE DIRITTO - DESTINATARIO - ORGANO REALIZZANTE IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI - MODALITA - NELLA PROCEDURA CONCORSUALE AL MOMENTO DEL RIPARTO - VINCOLO DELLA SOMMA AI FINI DEL PAGAMENTO PREFERENZIALE DEL CREDITORE TITOLARE DEL DIRITTO DI RITENZIONE - SUSSISTENZA.*

La consegna della cosa (oggetto del diritto di ritenzione), al curatore del fallimento in cui si ha diritto di concorrere, ha come destinatario l'organo che deve realizzare il soddisfacimento dei creditori nel rispetto della posizione che a ciascuno la legge assicura ed e finalizzata al soddisfacimento stesso. Essa importa che questo avvenga nell'ambito della procedura concorsuale e sia differito al momento del riparto ma non toglie che la somma rimanga vincolata al pagamento preferenziale del creditore tutelato dal diritto di ritenzione, cosi come l'acquisizione delle cose gravate da pegno non estingue la garanzia del creditore pignoratizio.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)