Sez. U - , Sentenza n. 9004 del 31/03/2021 (Rv. 661019 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO (CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO DI NORME DI DIRITTO CANONICO) - NULLITÀ - IN GENERE | Giudicato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario - Pendenza del giudizio circa il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge - Sopravvenienza del riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità dello stesso matrimonio - Conseguenze in materia di assegno divorzile.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO (CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO DI NORME DI DIRITTO CANONICO) - NULLITÀ - IN GENERE
In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)