Sez. 1, Sentenza n. 21331 del 18/09/2013 (Rv. 627931 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Sentenza di divorzio passata in giudicato - Successiva delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio - Effetto di porre nel nulla la precedente sentenza passata in giudicato - Esclusione - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non produce alcun effetto di caducazione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio relative all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, ove su tali statuizioni si sia formato il giudicato, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. civ., non costituendo in se stessa un "giustificato motivo" sopraggiunto, legittimante, ai sensi dell'art. 9, comma primo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la revisione del provvedimento economico contenuto nella sentenza di divorzio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 art. 8 com. 2 n. 3, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)