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Sez. L, Sentenza n. 2687 del 11/02/2015 (Rv. 634284 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Nuove allegazioni contenute nell'atto di appello - Eccezione di parte - Omessa pronuncia - Conseguenze - Fattispecie in tema di infortunio sul lavoro.
Stato
decisa il 2015-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634284-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

Integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., l'omessa pronuncia su un'eccezione di parte, ritualmente sollevata in giudizio, avente ad oggetto la tardiva introduzione, con l'atto di appello, di nuove allegazioni di fatto, che, alterando uno dei presupposti della domanda iniziale, inseriscano nel processo un nuovo tema d'indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva valorizzato a fronte delle lacunose indicazioni, contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - ai fini dell'individuazione dei fatti determinativi dell'evento lesivo - nuove ed ulteriori circostanze, introdotte in sede di impugnazione, che non si erano risolte in una mera specificazione del "thema decidendum", ma in un suo sostanziale ampliamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)