Sez. 5, Sentenza n. 12621 del 20/07/2012 (Rv. 623842 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | "Mutatio libelli" - Nozione - "Emendatio libelli" - Nozione - Differenze - Fattispecie in tema di infortunio sul lavoro.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. (Nella specie, in relazione alla tassazione di plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni opzionate in favore di un dipendente, la società contribuente, applicata l'aliquota prevista per la tassazione dei redditi da lavoro ex art. 48 co. 2 lett. g-bis t.u.i.r., aveva successivamente proposto istanza di rimborso d'imposta fondata sulla contestazione del regime fiscale della plusvalenza in concreto applicato, e successivamente aveva ridotto la richiesta in relazione a minor importo risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista per la tassazione dei "capital gains"; la S.C., ritenendo ricorrere nel caso una mera "emendatio libelli", in ragione della medesima "causa petendi" dei due atti, entrambi fondati sulla contestazione del regime fiscale applicabile alle plusvalenze, ha affermato il principio su esposto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1999 num. 505 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)