Sez. L, Sentenza n. 754 del 27/01/1987 (Rv. 450449 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DESTINATARI - TASSATIVITÀ - EX COMBATTENTI - INCLUSIONE - MILITARI E MILITARIZZATI - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DESTINATARI - TASSATIVITÀ - EX COMBATTENTI - INCLUSIONE - MILITARI E MILITARIZZATI - ESCLUSIONE.*
Le categorie dei beneficiari del trattamento previsto dalle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971 in favore dei cosiddetti ex-combattenti sono indicate in modo tassativo, stante la specialità e la temporaneità della disciplina, talché non è possibile alcuna equiparazione ad altra categoria di soggetti, a meno che essa non sia espressamente prevista da una norma di legge (come nel caso dei profughi, dei deportati, dei cittadini contemplati dalla legge n. 364 del 1958). Pertanto, la qualifica di ex-combattente si ricava dall'art. 1 decreto legge 4 marzo 1948 n. 137 che contrappone i combattenti veri e propri (definiti come i militari inquadrati in unità e reparti delle forze armate, mobilitati ed operanti, riconosciuti da apposite Disposizioni degli stati maggiori e partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta e allo svolgimento delle operazioni di guerra, durante i cicli operativi indicati nelle Disposizioni stesse) ai "militari e militarizzati" (che, pur mobilitati in zona di operazioni, a queste non abbiano preso parte come combattenti in modo diretto ed immediato), con la conseguenza che soltanto i primi - e non anche questi ultimi - sono destinatari dei benefici previsti dalle leggi suddette. (V 4510/84, mass n 436409).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1948 num. 137 art. 1, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)