Sez. L, Sentenza n. 915 del 26/01/1995 (Rv. 489971 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Maggiorazione reversibile ex art. 6 legge n. 140 del 1985 - Destinatari - Militari dei reparti mobilitati in zona di operazioni ma non combattenti in modo diretto ed immediato - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
L'art. 6 della legge 15 aprile 1985 n. 140, che dispone una maggiorazione reversibile del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, ha per destinatari gli appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n. 336, e, quindi, i soggetti che ricadono nell'ambito di previsione dell'art. 1, primo comma, nn. 1 e 2 del decreto legge 4 marzo 1948 n. 137 (convertito nella legge 23 febbraio 1952 n. 93); detto beneficio non spetta pertanto, in relazione a tale norma, ai militari appartenenti a reparti mobilitati in zona di operazioni, che a queste non abbiano preso parte come combattenti in modo diretto ed immediato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1948 num. 137 art. 1, Legge 23/02/1952 num. 93 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)