Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Seconda Sezione) del 27 octobre 1977, cause riunite C-126/75, C-34/76 e C-92/76
Epigrafe
Sentenza della Corte (Seconda Sezione)
del 27 octobre 1977
Robert Giry
contro Comissionne delle Comunità europee
Cause riunite 126/75, 34 e 92/76
Nelle cause riunite 126/75, 34 e 92/76,
ROBERT GIRY, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Ginevra, 37 B, Chemin des Coudriers, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue de Glacis, Lussemburgo,
ricorrente
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Raymond Baeyens, in qualità d'agente, assistito dalla sig.ra Denise Sorasio-Allo, membro del suo Ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto sia la reintegrazione del ricorrente, secondo quanto previsto dallo Statuto del personale alla scadenza del periodo di aspettativa per motivi personali, con risarcimento dei danni da lui subiti a causa del ritardo nella reintegrazione, sia, in caso di mancata reintegrazione, il pregiudizio da lui subito per questo motivo,
LA CORTE (seconda sezione),
composta dai signori: M. Sørensen, presidente di sezione; P. Pescatore e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti della causa, il procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
Il ricorrente, amministratore principale di grado A 4 presso la Commissione dal 1o gennaio 1961, veniva collocato in aspettativa per motivi personali il 12 ottobre 1970. L'aspettativa veniva successivamente rinnovata fino all'1 1 ottobre 1973. Durante questo periodo, ed anche in seguito, l'interessato espletava incarichi al servizio delle Nazioni Unite (Comitato delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo, UNCTAD).
Con lettera del 22 gennaio 1973, il ricorrente chiedeva di cessare definitivamente dalle proprie funzioni («volontariato») in forza del regolamento del Consiglio 4 dicembre 1972, n. 2530, che aveva istituito provvedimenti speciali e temporanei per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in conseguenza dell'adesione di nuovi Stati membri nonché per la cessazione definitiva del servizio di ta-luni funzionari di queste Comunità (GU n. L 272, pag. 1), pur aggiungendo che egli avrebbe dovuto essere automaticamente reintegrato alla scadenza del periodo di aspettativa, cioè il 12 ottobre 1973. La Commissione respingeva la domanda in quanto, a suo parere, il suddetto regolamento non s'applicava ai dipendenti collocati in aspettativa per motivi personali.
Con lettera del 26 aprile 1973, il ricorrente comunicava alla Commissione la propria intenzione di chiedere la reintegrazione il 12 ottobre 1973 e domandava che gli fosse detto quale impiego gli sarebbe stato offerto a norma dell'art. 40, n. 4 d), dello Statuto del personale (in appresso: lo Statuto).
L'11 luglio 1973, il capo del servizio «Effettivi» si rivolgeva per iscritto al capo della divisione «Assunzioni, nomine, promozioni» pregandolo di includere il fascicolo personale del ricorrente fra le candidature a impieghi della carriera A5/A4.
La decisione con cui la Commissione aveva respinto la domanda di «volontariato» del ricorrente, veniva impugnata da quest'ultimo mediante ricorso in data 4 gennaio 1974 (causa 1/74). Nella sua sentenza del 21 novembre 1974 (Racc. 1974, pag. 1269), la Corte dichiarava che la Commissione poteva negare al ricorrente l'applicazione del regolamento n. 2530/72 ed aggiungeva che «in forza dell'art. 40 dello Statuto del personale, alla scadenza del periodo d'aspettativa, un dipendente ha diritto ad occupare il primo posto vacante corrispondente al suo grado e alle sue capacità.»
In seguito a tale sentenza, il ricorrente presentava alla Commissione, in data 6 gennaio 1975, una domanda di decisione ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, chiedendo d'essere reintegrato con effetto retroattivo a partire dal 12 ottobre 1973 e facendo presente, fra l'altro, «il pregiudizio morale, pecuniario e fisico» da lui subito.
Tanto questa domanda quanto un successivo reclamo del 3 luglio 1975 rimanevano senza risposta, dopodiché l'interessato proponeva alla Corte in data 19 dicembre 1975 un ricorso (causa 126/75) volto, fra l'altro, ad ottenere la reintegrazione, nonché l'annullamento di tutte le nomine ad impieghi di grado A 4 o della carriera A 5/A 4 successive al 12 ottobre 1973, per le quali la Commissione non potesse dimostrare che il ricorrente fosse privo dei necessari requisiti.
Il 21 aprile 1976, l'interessato presentava un secondo ricorso (causa 34/76) con cui chiedeva l'annullamento di tutte le nomine effettuate a scapito suo al grado A 4 o nella carriera A 5/A 4 fra l'8 aprile 1975 e la data di presentazione del ricorso. Egli agiva in tal modo per evitare la decadenza ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto.
Con ordinanza del 26 maggio 1976 la Corte, seconda sezione, decideva di riunire ai fini procedurali le cause 126/75 e 34/76.
In una lettera del 1o marzo 1976, la Commissione proponeva al ricorrente un posto vacante presso la Direzione generale «Politica regionale». La reintegrazione avrebbe avuto effetto a partire dal giorno di rientro in servizio e l'anzianità sarebbe stata calcolata al 12 ottobre 1973.
Il ricorrente reagiva, con lettera del 26 marzo 1976, contestando la legittimità dell'offerta di reintegrazione. Ne seguiva una corrispondenza che non produceva alcun risultato.
Mentre le cose erano a questo punto, la Commissione emanava, il 29 luglio 1976, un provvedimento alla cui motivazione, così formulata:
«considerato che l'interessato ha chiesto il 26 aprile 1973 d'essere reintegrato alle dipendenze della Commissione, una volta scaduta la sua aspettativa;
considerato che il sig. Robert Giry non è stato reintegrato il 12 ottobre 1973;
considerato che l'effetto retroattivo della decisione di reintegrazione è impedito dall'art. 4 dello Statuto, in base al quale si possono coprire soltanto posti vacanti;
considerato, tuttavia, che appare equo calcolare l'anzianità nel grado e nello scatto con riferimento alla data in cui la reintegrazione avvrebbe dovuto aver luogo.»,
faceva seguito un dispositivo del seguente tenore:
«Art. 1: Il sig. Robert Giry, collocato in aspettativa per motivi personali senza assegni a decorrere dal 12 ottobre 1970, è reintegrato a decorrere dal 15 agosto 1976 in un impiego di grado A4 presso la Direzione generale della politica regionale.
Art. 2: L'inquadramento del sig. Giry è stabilito come segue alla data del 12 ottobre 1973:
grado A4 (con anzianità dal 1o gennaio 1967) scatto 6 (con anzianità dal 1o maggio 1973).
Art. 3: Il periodo compreso fra il 12 ottobre 1973 ed il 14 agosto 1976 viene convalidato ai fini pensionistici, dietro versamento dei contributi da parte dell'interessato.»
Nella lettera d'accompagnamento s'invitava il ricorrente a fornire alla Commissione una distinta degli stipendi da lui percepiti fra il 12 ottobre 1973 ed il 15 agosto 1976 affinché la Commissione potesse valutare, eventualmente, il danno pecuniario derivante dalla tardiva reintegrazione.
Il ricorrente non riprendeva servizio e, in data 27 settembre 1976, proponeva un altro ricorso (causa 92/76) volto ad ottenere l'annullamento della decisione emanata dalla Commissione il 29 luglio 1976.
Il 25 agosto 1976, la Commissione presentava un'istanza di non luogo a provvedere nelle cause riunite 126/75 e 34/76 sostenendo che detti ricorsi erano divenuti privi d'oggetto in seguito al provvedimento di reintegrazione da essa adottato il 29 luglio 1976.
Con memoria depositata il 3 novembre 1976, la Commissione eccepiva poi l'irricevibilità del ricorso 92/76, sia per motivi procedurali, sia per motivi concernenti l'oggetto e la sostanza del ricorso stesso. Con ordinanze del 21 settembre e del 17 dicembre 1976, la Corte riuniva le eccezioni di cui sopra al merito della causa.
Con ordinanza del 17 dicembre 1976 la Corte, seconda sezione, univa inoltre la causa 92/76 alle cause riunite 126/75 e 34/76.
punto 2
La fase scritta del procedimento s'è svolta ritualmente.
Sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti › Il ricorso nella causa 126/75 (depositato il 12 gennaio 1976)
punto 1
Nel predetto ricorso il ricorrente conclude che la Corte voglia:
dichiarare illegittimo e, di conseguenza, nullo il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla domanda con cui il ricorrente ha chiesto, allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, di essere reintegrato nel grado, nei diritti e nello stipendio;
dichiarare che il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al reclamo proposto contro la decisione implicita di rigetto della suddetta domanda è illegittimo e perciò nullo;
dichiarare che tutte le nomine a posti di grado A 4 o di carriera A 5/A 4 effettuate dalla Commissione a partire dal 12 ottobre 1973 sono state effettuate in violazione del diritto del ricorrente ad essere reintegrato nel primo posto della sua categoria o del suo grado che si fosse reso vacante e perciò dichiararle tutte nulle, salvo quelle per cui la Commissione possa dimostrare l'inidoneità del ricorrente ad occupare il posto; a norma dell'art. 90, n. 2, la predetta nullità è limitata, per quanto riguarda le nomine notificate agli interessati prima del 7 aprile 1975, agli effetti opponibili al ricorrente, mentre, per quanto concerne le nomine notificate agli interessati a partire dal 7 aprile 1975, essa colpisce l'intero atto e può esser fatta valere «erga omnes»;
dichiarare che la Commissione era tenuta, secondo lo Statuto, a reintegrare il ricorrente il 12 ottobre 1973;
dichiarare che, essendo venuta meno a quest'obbligo, la Commissione ha commesso una colpa grave e deve pertanto indennizzare il ricorrente di tutti i danni da lui subiti;
di conseguenza, condannare la Commissione a versare al ricorrente:
a) lo stipendio del grado A 4, scatto 6, con tutte le indennità cui egli aveva diritto, per un periodo di 18 mesi e 20 giorni, cioè dal 12 ottobre 1973 al 30 aprile 1975, data in cui il ricorrente avrebbe dovuto ottenere lo scatto 7;
b) lo stipendio del grado A 4, scatto 7, con tutte le relative indennità, per una durata uguale al periodo compreso fra il 1o maggio 1975 e la data di pronunzia della sentenza;
c) l'indennità «una tantum» prevista dall'art. 12 dell'Allegato VIII, calcolata alla data della sentenza come se il ricorrente fosse effettivamente stato reintegrato il 12 ottobre 1973;
d) le indennità contemplate nell'Allegato IV per la durata prevista dal suddetto testo, calcolando l'anzianità in base allo stesso criterio di cui sopra;
porre tutte le spese a carico della convenuta.
punto 2
Secondo il ricorrente, si evince dall'art. 40, n. 4 d), dello Statuto che la reintegrazione alla scadenza d'un periodo d'aspettativa per motivi personali costituisce un obbligo tanto per il dipendente quanto per la Commissione, come è confermato dalla sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 1/74. L'articolo in questione non contempla la proroga dell'aspettativa, dopo che questa sia stata rinnovata a due riprese, se non nel caso in cui il dipendente rifiuti il primo impiego offertogli.
Alla scadenza dell'aspettativa del ricorrente esisteva un gran numero di posti vacanti del grado A 4 o della carriera A 5/A 4, che corrispondevano alle capacità del ricorrente. Alcuni di essi si trovavano presso la Direzione generale di cui egli aveva fatto parte prima d'esser collocato in aspettativa. La decisione della Commissione dal titolo «Aspettativa per motivi personali», pubblicata sul Corriere del personale 27 febbraio 1970, n. 103, stabilisce che il dipendente da reintegrare si presume atto ad occupare i posti del suo grado vacanti presso la Direzione generale od il servizio da cui proviene.
Di conseguenza, tutte le nomine ad impieghi del grado A4 o della carriera A 5/A 4 effettuate dal 12 ottobre 1973 in poi violano i diritti del ricorrente, salvo che la Commissione non riesca, caso per caso, a dimostrare che il ricorrente non era in grado di occupare tali posti, mentre il dipendente effettivamente nominato era invece in possesso di tutti i requisiti indicati nell'avviso di posto vacante. Poiché tali nomine non gli sono state comunicate né sono state pubblicate in alcun documento di cui egli potesse venire a conoscenza, il ricorrente può ancora chiederne l'annullamento in quanto esse pregiudichino le sue possibilità di nomina ad uno di quei posti a decorrere dal 12 ottobre 1973.
Il ricorrente ritiene che la Corte non possa né reintegrarlo né ordinare alla Commissione di reintegrarlo; ciò spiega la formulazione dei primi cinque capi delle sue conclusioni.
Egli afferma poi che la Commissione lo ha estromesso abusivamente dal suo impiego. Il pregiudizio conseguente a tale estromissione va calcolato tenendo conto del fatto che la Commissione doveva reintegrare il ricorrente nel suo grado, nei suoi diritti e nel suo stipendio a partire dal 12 ottobre 1973, constatazione che spiega il contenuto delle conclusioni formulate al capo sesto del ricorso.
Circa la lettera d) di quest'ultimo capo, il ricorrente osserva che dell'allegato IV dello Statuto è fatta menzione negli artt. 41 e 50 relativi alle ipotesi in cui la Commissione può d'ufficio dispensare dal servizio un funzionario fuori dei casi di colpa o di incapacità. Ma l'allegato IV ha una portata più vasta giacché è stato assunto come base per le indennità accordate ai dipendenti dispensati dal servizio in occasione della fusione degli esecutivi e dell'ampliamento delle Comunità. Nel caso d'una estromissione abusiva, l'indennità concessa al dipendente che la subisce deve perlomeno corrispondere alla più favorevole delle quattro soluzioni contemplate per la dispensa dal servizio.
Il ricorso nella causa 34/76 (depositato il 21 aprile 1976)
1. Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
annullare il silenzio-rifiuto opposto al reclamo del 3 ottobre 1975;
dichiarare che tutte le nomine, effettuate tra la data dell'8 aprile 1975 e quella del deposito del presente ricorso, al grado A4 o alla carriera A 5/A 4 sono viziate per violazione del diritto del ricorrente ad essere reintegrato;
di conseguenza, annullare tali nomine;
qualora la Commissione neghi l'irregolarità di dette nomine, ingiungerle di provare, caso per caso, che il ricorrente era inidoneo a ricoprire il posto così occupato;
porre le spese a carico della Commissione.
2. Nel suo reclamo del 3 luglio 1975, registrato il 7 luglio successivo il ricorrente ha chiesto fra l'altro, l'annullamento con effetto «erga omnes» delle nomine notificate agli interessati «meno di tre mesi prima della registrazione del presente reclamo e di tutte quelle che saranno notificate agli interessati in data posteriore». Contro il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al predetto reclamo egli ha presentato il ricorso di cui si discute nella causa 126/76.
Nel suo reclamo del 3 ottobre 1975, il ricorrente ha chiesto l'annullamento «di tutte le nomine ad un impiego del grado A4 o della carriera A 5/A4 notificate agli interessati nel periodo compreso fra il 7 luglio ed il 6 ottobre 1975». Contro il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione a questo reclamo egli ha presentato il ricorso di cui si discute nella causa 34/76.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti › L'istanza di non luogo a provvedere presentata dalla Commissione nelle cause riunite 126/75 e 34/76 (depositata il 25 agosto 1976)
punto 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
dichiarare il non luogo a provvedere in quanto i ricorsi sono privi d'oggetto.
punto 2
Essa osserva che l'oggetto stesso dei ricorsi è venuto meno in seguito alla sua decisione del 29 luglio 1976 che, avendo reintegrato il ricorrente, ha dato a quest'ultimo piena soddisfazione.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti › Le osservazioni del ricorrente sull'istanza di non luogo a provvedere (depositate il 17 settembre 1976)
punto 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
respingere senz altro l'istanza di non luogo a provvedere presentata dalla Commissione;
…
condannare la Commissione alle spese dell'incidente;
in subordine:
riunire l'incidente al merito e riservare le spese.
punto 2
Il ricorrente osserva innanzitutto che l'istanza di non luogo a provvedere è prematura: essendo in congedo, egli è stato informato della decisione adottata dalla Commissione il 29 luglio 1976 solfano il 14 settembre 1976, grazie ad una telefonata del suo avvocato; l'istanza di non luogo a provvedere è stata depositata il 25 agosto 1976; la Commissione non poteva quindi sapere, nel momento in cui preparava tale istanza, se l'interessato avrebbe accettato o meno la reintegrazione.
Il ricorrente fa poi valere che l'instanza di non luogo a provvedere è giuridicamente infondata: a suo parere, la Commissione non ha applicato in modo corretto l'art. 40, n. 4 d), dello Statuto.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti › Il ricorso presentato nella causa 92/76 (depositato il 27 settembre 1976)
punto 1
Il ricorrente ripete i primi cinque capi delle sue conclusioni nella causa 126/75 nanché quello relativo alle spese, modificando soltanto il terzo capo in relazione al quale fa valere che le nomine in questione sono state effettuate in violazione dell'art. 4 dello Statuto. Per quanto concerne le lettere a) e b) del capo sesto delle sue conclusioni nella causa 126/75, il ricorrente chiede adesso che il suo stipendio sia aumentato degli interessi legali di mora. Egli chiede poi che la Commissione sia condannata a versargli:
«— la somma du un milione e mezzo di franchi belgi a titolo di risarcimento dei danni pecuniari attinenti alla sua carriera;
— la somma di un milione di franchi belgi a titolo di risarcimento dei danni morali sofferti dal ricorrente;
e inoltre — a meno che essa non provveda, prima dell'emanazione della sentenza, a reintegrare in servizio il ricorrente con effetto dal 12 ottobre 1973 e con il grado, i diritti e gli emolumenti spettantigli, senza alcuna condizione o riserva — a versargli un indennizzo per l'abusiva mancata reintegrazione in servizio, composto dai tre elementi seguenti:
le indennità fissate dall'allegato IV dello Statuto, calcolate alla data dell'emanazione della sentenza tenendo conto del fatto che il ricorrente avrebbe dovuto essere obbligatoriamente reintegrato in servizio il 12 ottobre 1973;
l'indennità “una tantum” contemplata dall'art. 12 dell'allegato VIII dello Statuto se l'anzianità di servizio del ricorrente risulti alla data della sentenza inferiore a 10 anni tenuto conto del suddetto obbligo di reintegrazione, oppure, in caso contrario, alla scadenza del periodo durante il quale gli saranno state versate le indennità di cui all'allegato IV, una pensione di anzianità in base alle condizioni stabilite dall'art. 50, ultimo capoverso;
l'indennità di nuova sistemazione contemplata dall'art. 6 dell'allegato VII dello Statuto.»
Il ricorrente chiede infine che la Corte voglia:
dichiarare che la decisione 29 luglio 1976 viola lo Statuto in quanto reintegra in servizio il ricorrente solo dal 15 agosto 1976 anziché dal 12 ottobre 1973, data di scadenza del periodo di aspettativa per motivi personali, e, di conseguenza annullarla.
punto 2
Il ricorrente osserva che il testo dell'art. 40 dello Statuto da applicare alla sua reintegrazione è quello in vigore al momento della concessione dell'aspettativa per motivi personali e quindi non il testo attuale. Egli fonda questo argomento su una lettera del 18 novembre 1970 con cui il Direttore generale del personale e dell'amministrazione gli aveva precisato che «… la Sua situazione amministrativa è disciplinata dall'art. 40 dello Statuto del personale, qui allegato …». Detto testo ha dunque carattere contrattuale e la sua successiva modifica non può venire opposta al ricorrente.
Risulta da tale testo che il dipendente, alla scadenza della sua aspettativa per motivi personali, va obbligatoriamente reintegrato a due condizioni:
che sia vacante un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro;
che egli non rifiuti tale impiego.
La versione più recente del suddetto articolo precisa la prima delle due condizioni aggiungendo le parole: «… sem-preché sia in possesso dei requisiti prescritti …». Tale aggiunta è implicita nel testo precedente. Poiché egli soddisfa le due condizioni sopra citate, il ricorrente va considerato «de jure» come automaticamente reintegrato a decorrere dal 12 ottobre 1973 ed ha diritto, in forza dell'art. 62 dello Statuto, a percepire la propria retribuzione fin da tale data. Senza dubbio la Commissione ha subito un certo pregiudizio per essere stata privata dei servizi d'uno dei suoi dipendenti, ma la colpa di ciò ricade esclusivamente sulla Direzione generale del personale e dell'amministrazione.
Adottando la decisione del 29 luglio 1976, la Commissione ha cessato d'opporsi all'effettiva reintegrazione del ricorrente. Essa rifiuta soltanto di riconoscere i propri torti e di indennizzare l'interessato.
Come risulta dal secondo considerando della decisione, il ricorrente non è stato reintegrato il 12 ottobre 1973. Il ricorrente osserva in proposito che la Commissione, non avendolo reintegrato alla predetta data ed essendo la sola responsabile del ritardo, deve pure sopportarne le conseguenze e risarcirgli tutti i danni da lui subiti.
L'interpretazione dell'art. 4 dello Statuto contenuta nel terzo considerando della decisione è inesatta per due ragioni: da un lato non si tratta, nella presente controversia, né d'una nomina né d'una promozione, bensì dell'assegnazione d'un dipendente reintegrato obbligatoriamente in forza dell'art. 40; dall'altro, v'erano, il 12 ottobre 1973, numerosi posti vacanti che il ricorrente avrebbe avuto titolo ad occupare.
La decisione del 29 luglio 1976 non menziona del resto nel suo preambolo: 1) la pronunzia della Corte nella causa 1/74, 2) la domanda di decisione presentata dal ricorrente il 6 gennaio 1975, 3) il suo successivo reclamo del 3 luglio 1975.
Il ricorrente chiede, per concludere, che la Commissione modifichi la propria decisione apponendovi le menzioni mancanti, sopprimendone il secondo ed il terzo considerando, sostituendovi nell'art. 1 la data del 15 agosto 1976 con quella del 12 ottobre 1973 e sopprimendone l'art. 3. Ove la Commissione non intenda così modificare la propria decisione, il ricorrente chiede alla Corte d'annullare la decisione stessa.
Circa gli asseriti danni materiali e morali, il ricorrente sostiene che il rifiuto della Commissione di reintegrarlo ha bloccato la sua carriera. Tenuto conto della situazione oggetto della controversia, egli non ha più presentato la propria candidatura ai posti resisi vacanti dall ottobre 1973 in poi. Egli s'era tuttavia candidato al posto di capo della divisione VIII C 2 cooperazione industriale, propaganda commerciale e cooperazione regionale, posto per cui egli ritiene che fosse difficile opporgli un aspirante di competenza anche solo comparabile alla sua. Il posto non gli veniva però assegnato a causa dell'art. 40 dello Statuto. Ciò prova — secondo il ricorrente — che, se fosse stato reintegrato in conformità allo Statuto, egli avrebbe ottenuto, al più tardi nel giugno 1975, la promozione al grado A3 ed avrebbe raggiunto, al termine della carriera, perlomeno l'ultimo scatto del grado A2. Effettuando un calcolo attuariale, si può constatare che il danno materiale rappresentato dalla differenza di stipendio fra le due carriere è di oltre un milione e mezzo di FB. Se vi aggiunge il danno morale provocato dal declassamento, si ottiene una cifra di circa due milioni e mezzo di FB.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti › Il controricorso nelle cause riunite 126/75 e 34/76 (presentato il 25 ottobre 1976)
punto 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
dichiarare che il ricorrente avrebbe dovuto essere reintegrato nel primo posto resosi vacante dopo la scadenza della sua aspettativa per il quale egli possedesse i requisiti prescritti;
dichiarare che qualsiasi successivo provvedimento di reintegrazione adottato dalla Commissione a beneficio del ricorrente, che contenga disposizioni comparabili a quelle contenute nella decisione del 29 luglio 1976 e che contempli, se del caso, il versamento di un'indennità differenziale, va considerato come un atto che dà piena soddisfazione al ricorrente;
per il resto, respingere in quanto infondate le altre conclusioni del ricorrente.
Per la determinazione del periodo da prendere in esame ai fini tanto dell'anzianità e dei diritti a pensione quanto dell'eventuale idennità differenziale, la Commissione si rimette al prudente apprezzamento della Corte.
punto 2
La Commissione riconosce d'aver applicato tardivamente l'art. 40, n. 4 d), dello Statuto.
Detta norma non contempla tuttavia la reintegrazione automatica del dipendente collocato in aspettativa per motivi personali alla data di scadenza dell'aspettativa. La durata dell'aspettativa per motivi personali non può essere interpretata, come risulta dall art. 40, n. 2, se non come un divieto per l'Istituzione di accordare un'ulteriore proroga al dipendente che la desideri. L'interessato ha diritto ad essere reintegrato alla scadenza dell'aspettativa concessagli, se però sono soddisfatte le due condizioni seguenti: l'esistenza d'un posto vacante e l'idoneità del dipendente ad occuparlo. Fino al momento della reintegrazione il dipendente rimane in posizione di aspettativa per motivi personali, anche se tra la scadenza del periodo per cui è stata chiesta l'aspettativa e la reintegrazione intercorre un lungo lasso di tempo. Il ricorrente è quindi tuttora in aspettativa per motivi personali e la Commissione non comprende quale interesse egli abbia a sostenere il contrario.
Quanto alla conclusione del ricorrente secondo cui «la Commissione era obbligata dallo Statuto a reintegrare il ricorrente il 12 ottobre 1973», la Commissione precisa che essa era tenuta a reintegrare il ricorrente nel primo posto, adatto alle sue capacità, che si fosse reso vacante dopo la scadenza del periodo d'aspettativa per motivi personali.
Circa le conseguenze che si possono trarre dalla predetta constatazione, la Commissione distingue fra le due ipotesi che il ricorrente sembra prospettare: rifiuto della Commissione di reintegrarlo e sua richiesta di risarcimento oppure tentativo da parte sua di far accertare dalla Corte l'esistenza delle condizioni da lui ritenute necessarie per la reintegrazione.
Con riferimento alla prima ipotesi, la Commissione afferma di non aver mai rifiutato, in linea di principio, la reintegrazione, nonostante la lentezza con cui s'è svolta la relativa procedura. A suo parere, le conclusioni del ricorrente volte ad ottenere un risarcimento per un'estromissione abusiva sono dunque, nel loro complesso, totalmente infondate ed addirittura non pertinenti, non solo a causa dei fatti nuovi intervenuti dopo il deposito del ricorso, ma altresì perché esse possono soltanto venire considerate come una domanda di riparazione alternativa, in mancanza d'una reintegrazione comprensiva d'un adeguato indennizzo del danno subito. Le pretese del ricorrente non sono comunque fondate dato che i principi generali del diritto del pubblico impiego impediscono il pagamento dello stipendio ad un dipendente il quale, nel periodo preso in esame, non era in servizio e considerato inoltre che l'interessato non fornisce alcun elemento atto a provare l'esistenza e l'entità del danno che avrebbe subito.
In merito alla seconda ipotesi, la Commissione sottolinea che tocca al ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti necessari per ottenere le nomine di cui chiede l'annullamento. Tuttavia la Commissione non nega che, fra tutti i posti dichiarati vacanti dalla data di cui s'è detto, alcuni potessero corrispondere alle capacità del ricorrente. Ciò che essa contesta è invece la fondatezza della domanda, la quale le sembra priva d'utilità per il ricorrente e sproporzionata allo scopo perseguito, giacché l'interessato non otterrebbe dall'annullamento d'una di tali nomine nessun vantaggio o perlomeno nulla di più favorevole rispetto alle clausole che la Commissione potrebbe inserire nell'atto di reintegrazione. In effetti, la Commissione ritiene che una reintegrazione, anche se tardiva, del ricorrente possa, nel rispetto delle norme statutarie, essere accompagnata dal risarcimento integrale del danno eventualmente subito.
In base agli elementi in suo possesso, la Commissione constata che l'unico pregiudizio subito dal ricorrente consiste nella mancanza del normale sviluppo di carriera. Essa stima che una decisione di reintegrazione formulata negli stessi termini di quella del 29 luglio 1976 sia sufficiente, in base alla sentenza emanata dalla Corte il 1o luglio 1976 nella causa 58/75, Sergy/Commissione (Racc. 1976, pag. 1139), per compensare in modo integrale detto pregiudizio. Per il resto, essa constata che le richieste non contengono alcun elemento atto a dimostrare l'esistenza di danni supplementari.
La Commissione sottolinea infine che, a decorrere dal 1o marzo 1976, data in cui una prima offerta è stata fatta al ricorrente, i ritardi intervenuti nella procedura di reintegrazione non possono più esserle imputati.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti › L'eccezione di irricevibilità sollevata, dalla Commissione nella causa 92/76 (depositata il 3 novembre 1976)
punto 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
dichiarare irricevibile il ricorso;
condannare il ricorrente alle spese.
punto 2
La Commissione prega innanzitutto la Corte di considerare come inesistente qualsiasi riferimento alla corrispondenza scambiata ed ai tentativi di conciliazione esperiti fra l'avvocato del ricorrente e gli agenti della Commissione stessa, nonché di astenersi dal prendere in esame qualsiasi documento relativo a quanto sopra che possa venir prodotto dal ricorrente in qualsiasi fase del procedimento.
La Commissione considera il ricorso irricevibile per varie ragioni:
La parte delle conclusioni che già figurava nei ricorsi concernenti le cause 126/75 e 34/76 è irricevibile: sentenza pronunziata dalla Corte il 10 luglio 1975 nelle cause 4 e 30/74, Scuppa/Commis-sione (Racc. 1975, pag. 919). Il ricorso 92/76 non è stato preceduto dal reclamo di cui all'art. 91, n. 2, dello Statuto. La decisione del 29 luglio 1976 è rimasta priva d'effetti perche il suo destinatario ha rifiutato di beneficiarne. Il ricorrente non ha alcun interesse ad agire, visto che gli basta negare il proprio accordo per privare la decisione d'efficacia vincolante. A questo riguardo, la Commissione rileva ch'essa sarà costretta a revocare la decisione controversa. Gli effetti della revoca saranno identici a quelli d'un annullamento giudiziale.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti › Le osservazioni del ricorrente in merito all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella causa 92/76 (presentate il 7 dicembre 1976)
punto 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
dichiarare infondata l'eccezione di irricevibilità;
condannare la convenuta alle spese dell'istanza,
…
Il ricorrente osserva che il ricorso è ricevibile, a norma dell'art. 91, n. 2, dello Statuto, in quanto la decisione del 29 luglio 1976 costituisce un provvedimento espresso di parziale rigetto del reclamo da lui presentato il 3 luglio 1975. Ad ogni buon conto, per salvaguardare comunque i propri diritti, egli ha proposto il 28 ottobre 1976, a norma dell'art. 90, n. 2, un reclamo, che è stato registrato il 3 novembre successivo.
Per di più rispondendo al reclamo del 3 luglio 1975, la Commissione ha posto nel nulla il suo silenzio-rifiuto del 7 novembre 1975. Con ciò rinasce il problema del ricorso del 12 gennaio 1976 che mirava principalmente ad ottenere tale annullamento. Tuttavia, nell'attuale stadio del procedimento, il ricorso non può venire ritirato perlomeno finché l'eccezione di irricevibilità sollevata nella causa 92/76 non sarà stata respinta. Se del caso, il ricorso 92/76 potrebbe quindi sostituire quello del 12 gennaio. Esso deve dunque riprendere la sostanza degli argomenti e delle conclusioni di questo ricorso.
Circa la pretesa mancanza d'interesse ad agire, il ricorrente osserva che il ricorso non è diretto contro l'impiego offertogli e da lui formalmente accettato, bensì contro le modalità e le condizioni della reintegrazione propostagli nonché contro il silenzio-rifiuto opposto a tutte le altre richieste che egli aveva formulato sia nella domanda di decisione del 6 gennaio 1975, sia nel successivo reclamo del 3 luglio 1976. Il ricorso vuol conseguire l'annullamento della decisione del 29 luglio 1976 in quanto ciò rappresenta l'unica possibilità giuridica d'ottenere una modifica delle condizioni di reintegrazione.
La decisione del 29 luglio 1976 non può d'altronde essere spiegata come fa la convenuta. Accanto all'offerta dell'impiego essa contiene in realtà almeno una clausola senza alcun dubbio pregiudizievole al ricorrente giacché stabilisce che quest'ultimo sia reintegrato in un impiego della sua categoria e del suo grado soltanto a partire dal 15 agosto 1976.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti › La replica nella cause riunite 126/75 e 34/76 (depositata il 19 gennaio 1977)
punto 1
Il ricorrente riprende le conclusioni formulate nella causa 92/76, salvo quella concernente l'annullamento della decisione del 29 luglio 1976 e quella concernente l'indennità «una tantum».
Egli ritiene che il modo in cui la Commissione interpreta l'art. 40, n. 4 d), dello Statuto conduca ad un risultato assurdo: tale articolo impedirebbe alla Commissione di prolungare un'aspettativa per motivi personali solo se il dipendente interessato ne domandasse la proroga, mentre, al contrario, autorizzerebbe l'amministrazione a mantenere discrezionalmente e «sine die» in aspettativa senza assegni il dipendente che avesse chiesto di essere reintegrato. Detta interpretazione urta inoltre contro il principio generale di diritto secondo cui «nessuno può trarre argomento dalla propria colpa».
Il ricorrente conferma ch'egli ha preso in considerazione, nei tre ricorsi, due ipotesi: il rifiuto della Commissione di reintegrarlo oppure l'esistenza delle condizioni necessarie per una corretta applicazione dello Statuto. Tuttavia, nel suo ricorso del 12 gennaio 1976, egli può fondarsi soltanto sulla prima ipotesi visto che, respingendo implicitamente il suo reclamo del 3 luglio 1973, la Commissione lo ha allontanato dal proprio servizio.
Il ricorrente precisa che, se ottenesse l'annullamento dei provvedimenti di silenziorifiuto che han dato vita a questa estromissione abusiva ed una sentenza con cui la Corte dichiarasse che la Commissione era ed è tuttora tenuta a reintegrarlo a partire del 12 ottobre 1973, egli sarebbe disposto ad accettare l'indennizzo chiesto nel suo ricorso 126/75, rinunciando alla reintegrazione nel grado, nei diritti e nello stipendio a decorrere dalla scadenza del periodo d'aspettativa per motivi personali. In entrambi i casi occorre inoltre considerare il risarcimento del danno morale e del pregiudizio subito dal ricorrente nello sviluppo della carriera. Egli ribadisce quindi, in sostanza, le proprie conclusioni, ma, conformemente alla richiesta della Commissione, lascia a quest'ultima la scelta fra l'indennizzo per l'estromissione abusiva, ormai portata a compimento, e la reintegrazione ai sensi dello Statuto.
Per quanto concerne la domanda d'annullamento delle nomine, la Commissione — osserva il ricorrente — ha riconosciuto che la Direzione del personale avrebbe dovuto inserire il fascicolo personale del ricorrente fra le candidature ai posti di grado A 5/A 4 resisi vacanti nelle direzioni generali II, III, IV, VIII, XI e XVI. L'atto di candidatura del ricorrente non è invece stato preso in considerazione per alcun posto. Egli chiede pertanto che tale esame sia effettuato adesso sotto il controllo della Corte.
Quanto all'argomento avanzato dalla Commissione in merito alla sproporzione fra la domanda d'annullamento delle nomine e lo scopo perseguito, il ricorrente replica che, sebbene per la sua reintegrazione sia certamente necessario un solo posto, non spetta a lui scegliere fra i posti resisi vacanti dopo la scadenza della sua aspettativa. È per questo motivo che egli ha chiesto il riesame di tutte le nomine effettuate a partire da tale data.
Circa l'asserito diritto a percepire lo stipendio durante l'aspettativa per motivi personali, il ricorrente osserva che nessuna norma dello Statuto consente la detrazione dallo stipendio degli emolumenti percepiti nell'esercizio di un'attività esterna, a differenza di quanto avviene per gli assegni familiari, il cui cumulo è proibito dall'art. 67. Le attività esterne dei dipendenti della Commissione sono disciplinate dall'art. 12, 3o comma, dello Statuto che non prevede il riporto delle remunerazioni esterne né una qualsiasi detrazione dallo stipendio del dipendente interessato. L'attività esercitata dal ricorrente presso l'UNCTAD si deve inoltre considerare autorizzata ai sensi del predetto articolo. Egli ricorda, in proposito, che la Commissione lo aveva autorizzato a svolgere tale attività durante il periodo d'aspettativa. Si può dunque ritenere che l'autorizzazione a svolgere le funzioni di consigliere interregionale presso l'UNCTAD, autorizzazione che era stata concessa al ricorrente insieme con l'aspettativa per motivi personali, sia stata implicitamente rinnovata fino al momento dell'effettivo rientro in servizio presso la Commissione.
Il ricorrente nota infine, con riferimento al proprio diritto allo stipendio, che, secondo l'art. 55 dello Statuto, il dipendente è pagato per essere in qualsiasi momento a disposizione della sua istituzione. Se quest'ultima lo lascia inattivo, egli conserva ugualmente il proprio diritto allo stipendio. È questa del resto la soluzione adottata dall ordinamento lussemburghese.
Il ricorrente osserva ancora che i fatti della causa 58/75, Sergy, erano differenti da quelli della presente controversia: il sig. Sergy s'era limitato a comunicare all'amministrazione della Commissione il proprio stato di disponibilità ed aveva accettato la reintegrazione, reclamando solo in seguito.
In merito alla propria reintegrazione, il ricorrente propone, a titolo cautelare, che la Commissione gli consenta di rientrare in servizio a partire da adesso, per esempio nel posto da essa propostogli, senza che ciò significhi da parte del ricorrente stesso accettazione delle modalità e delle condizioni unite all'offerta della Commissione.
Il ricorrente aggiunge che il posto attualmente offertogli dalla Commissione non è il primo impiego resosi vacante, come invece esige l'art. 40. Quindi, il fatto di riprendere servizio in tale posto non significa per nulla che il ricorrente accetti di essere trasferito, per ragioni di servizio, a questo posto dal primo impiego vancante ai sensi dell'art. 40, nel quale egli chiede sempre di essere reintegrato a decorrere dal 12 ottobre 1973.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti › Il controricorso nella causa 92/76 (depositato il 31 gennaio 1977)
paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare il ricorso irricevibile, o comunque non fondato;
condannare il ricorrente alle spese.
paragrafo 3
Circa i passi effettuati dal ricorrente per ottenere la reintegrazione, la Commissione osserva che, se si trascurano la lettera del 26 aprile 1973 e le domande ed i reclami proposti a norma dell'art. 90 dello Statuto, il ricorrente nel corso degli anni 1973 e 1974 si è unicamente preoccupato di ottenere la cessazione dal servizio. Solo nella domanda del 6 gennaio 1975 egli ha di nuovo chiesto di essere reintegrato.
paragrafo 4
Riferendosi agli sforzi compiuti dai suoi servizi per reintregrare il ricorrente, la Commissione osserva che, ove s'ammettesse una inerzia amministrativa, questa andrebbe strettamente circoscritta all'anno 1975.
paragrafo 5
La decisione emanata dalla Commissione il 29 luglio 1976 è regolare. Non è obbligatoria la menzione della sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 1/74 come non lo è quella della domanda di decisione presentata dal ricorrente il 6 gennaio 1975 e del suo reclamo del 3 luglio 1975: un provvedimento emanato dall'autorità competente non può fondarsi giuridicamente sul reclamo d'un dipendente né, nella fattispecie, su una sentenza della Corte che riguarda una controversia estranea al punto regolato dal suddetto provvedimento e che respinge d'altronde le pretese del ricorrente, dimodoché non è lecito pensare che il provvedimento in questione intenda dare esecuzione alla predetta sentenza.
paragrafo 6
Con l'art. 3 della decisione, la Commissione ritiene di aver correttamente applicato in particolare l'art. 83, n. 2, dello Statuto e l'art. 3 del suo allegato VIII.
paragrafo 7
In merito alla data di reintegrazione del ricorrente, la Commissione sottolinea che essa non può reintegrare il ricorrente con effetto dal 12 ottobre 1973.
paragrafo 8
Essa osserva ancora che il testo attuale dello Statuto si applica ad un dipendente che si trovasse in aspettativa per motivi personali il 30 giugno 1972 (data d'adozione del suddetto testo), ma fa pure rilevare che tale constatazione non influisce un gran che sul merito della controversia. Del pari inaccettabile è l'idea del vincolo contrattuale riferita alla situazione d'un dipendente sottoposto a norme statutarie.
paragrafo 9
A parere della Commissione, l'art. 4, n. 1, dello Statuto ha portata generale in quanto concerne non soltanto le nomine, ma altresì le promozioni, ed è per di più corroborato dall'art. 40, n. 4, la cui lettera d) stabilisce, proprio riferendosi all'aspettativa per motivi personali, che la reintegrazione abbia luogo «non appena un posto si renda vacante». L'art. 4, n. 1, costituisce in ogni caso un principio fondamentale del diritto del pubblico impiego, così come ha dichiarato la Corte pronunziandosi nella causa 58/75, Sergy.
paragrafo 10
Circa la domanda di risarcimento, la Commissione constata che un atto regolare non può dar luogo a responsabilità e quindi far sorgere un diritto a risarcimento. La decisione del 29 luglio 1976 non può aver avuto altro effetto se non quello di ri parare, integralmente gli eventuali danni subiti dal ricorrente, il quale, dal canto suo, non fa valere alcun pregiudizio distinto o supplementare causatogli dalla predetta decisione.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti › La controreplica nelle cause riunite 126/75 e 34/76 (depositata il 14 marzo 1977)
paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare che il ricorrente avrebbe dovuto essere reintegrato non appena si fosse reso vacante, dopo la scadenza della sua aspettativa per motivi personali, un posto che egli fosse idoneo ad occupare;
dichiarare che spetta alla convenuta, per ristabilire la legalità, collegare alla reintegrazione del ricorrente la fissazione della sua anzianità e dei suoi diritti a pensione come se l'irregolarità non fosse data commessa;
per il resto, dichiarare le conclusioni del ricorrente in parte irricevibili e comunque non fondate.
paragrafo 3
La Commissione osserva che le domande del ricorrente concernenti i «danni pecuniari subiti nella sua carriera» e l'«accresciuto danno morale» sono irricevibili in quanto presentate soltanto nella replica.
paragrafo 4
Essa ritiene parimenti irricevibili le richieste d'annullamento delle nomine effettuate ad una data precedente di oltre tre mesi quella in cui il ricorrente ha presentato la sua prima richiesta in tal senso, a meno che egli non riesca a provare di non averne potuto prendere conoscenza in tempo utile e, in particolare, di non aver potuto accedere alle pubblicazioni amministrative contenenti gli avvisi di posto vacante.
paragrafo 5
Passando all'esame del merito, la Commissione osserva, in via preliminare, di non essere più vincolata né dall'offerta fatta al ricorrente il 1o marzo 1976 né dalla decisione di reintegrazione del 29 luglio 1976 che, mancando l'effettiva accettazione da parte del beneficiario, non è esecutoria.
paragrafo 6
La Commissione afferma di non aver mai posto come condizione preliminare alla reintegrazione del ricorrente la rinuncia di quest'ultimo a contestarne le modalità. In questo ordine d'idee, essa ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'agente può impugnare persino il provvedimento emanato su sua richiesta e rimanda alla sentenza 58/75, Sergy, con cui la Corte ha parzialmente annullato l'atto di reintegrazione adottato alla scadenza di un' aspettativa per motivi personali.
paragrafo 7
In ogni caso, una definizione anche parziale della controversia non può essere rappresentata, come suggerisce il ricorrente, dal rientro in servizio «a titolo cautelare», se non altro per il fatto che una decisione formale di reintegrazione deve necessariamente contenere un certo numero d'elementi relativi in particolare alla sua data d'applicazione e alla fissazione dell'anzianità del ricorrente.
paragrafo 8
Prima di esaminare il ricorso d'annullamento proposto dal ricorrente, la Commissione constata che quest'ultimo sembra ora indicare la reintegrazione come suo principale obiettivo.
paragrafo 9
Essa sottolinea che la propria offerta di computare l'anzianità del ricorrente come se questi fosse stato in servizio a partire dal 12 ottobre 1973 non può estendersi al periodo trascorso dopo che il ricorrente ha rifiutato tale offerta, giacché i danni da lui eventualmente subiti in seguito gli sono interamente imputabili.
paragrafo 10
Per quanto concerne l'annullamento delle nomine effettuate prima del 7 aprile 1975, anche se il ricorrente fosse in grado di provare di non averne avuto conoscenza in tempo utile, le sue pretese potrebbero essere soddisfatte soltanto mediante risarcimento: la tutela dei diritti quesiti dei terzi costituisce il limite posto agli effetti dell'annullamento degli atti amministrativi individuali.
paragrafo 11
In relazione alle nomine effettuate dal 7 aprile 1975 in poi, la Commissione rileva che, anche se la Corte volesse accogliere le domande del ricorrente, non potrebbe farlo a causa della loro indeterminatezza e, non potendo annullare l'una o l'altra nomina, dovrebbe annullarle tutte. Le conseguenze assurde di tale orientamento lo fanno scartare a prima vista. In proposito, la Commissione ricorda che la giurisprudenza amministrativa francese non impone all'amministrazione di reintegrare il dipendente nel suo impiego originario, a costo di cacciarne il successore, se non nei rari casi in cui l'interessato abbia diritto ad un posto ben preciso, il che non risulta a proposito del ricorrente.
paragrafo 12
Sempre in merito a questo punto, la Commissione osserva infine che, se essa fosse costretta dalla pronunzia della Corte a reintegrare il ricorrente con effetto retroattivo, dovrebbe in particolare tener conto, per determinare l'anzianità, di tutto il periodo trascorso.
paragrafo 13
Una reintegrazione retroattiva non comporterebbe del resto alcun diritto alla percezione dello stipendio per il periodo durante il quale il ricorrente non era, di fatto, in servizio: non si può applicare in questo caso l'art. 12 dello Statuto che si riferisce ai dipendenti in servizio attivo. D'altronde, nella sentenza 58/75, Sergy, la Corte ha affermato, come principio generale, che un agente non ha diritto a retribuzione fuori del servizio attivo.
paragrafo 14
Partendo dall'ipotesi della reintegrazione del ricorrente, la Commissione osserva che le probabilità individuali di promozione al grado A 4 di un dipendente con almeno due anni d'anzianità si possono esprimere mediante il seguente rapporto . La probabilità media di promozione è dunque talmente ridotta che, nella fattispecie, non è possibile prenderla seriamente in considerazione.
paragrafo 15
La Commissione rileva infine che, se attualmente il ricorrente può credere che la sua estromissione dal servizio della Commissione sia «compiuta», lui solo ne è responsabile, avendo respinto l'offerta del 1o marzo 1976. Egli non può pertanto validamente pretendere alcuna indennità, salvo quelle concesse dallo Statuto ad ogni dipendente che lasci il servizio e che possieda i requisiti prescritti; le stesse considerazioni valgono, in particolare, per l'indennità di nuova sistemazione e per l'indennità «una tantum» contemplata dall'art. 12 dell'allegato VIII della Statuto. Il ricorrente non ha comunque alcun diritto all'indennità contemplata dall'allegato IV dello Statuto, che vale unicamente per le dispense dall'impiego nell'interesse del servizio concernenti funzionari di grado A 1 e A 2, né, di conseguenza, può beneficiare di alcuna delle disposizioni dell'art. 50 dello Statuto relative alle predette situazioni. Per il resto, la Commissione rimanda agli argomenti da essa sviluppati sugli altri capi del ricorso comuni, secondo il ricorrente, all'eventualità della reintegrazione ed a quella della cessazione dalle funzioni, nonché alle sue precedenti memorie.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti › La replica nella causa 92/76 (depositata il 31 marzo 1977)
paragrafo 1
Il ricorrente contesta di non essersi preoccupato della propria reintegrazione negli anni 1973 e 1974, come gli rimprovera la Commissione, ed afferma che il reclamo da lui presentato anteriormente al ricorso 1/74 menzionava chiaramente questo punto, sul quale egli ha insistito durante tutto il procedimento seguito a tale ricorso, domandando poi nei termini più brevi alla Commissione di applicare la sentenza pronunziata dalla Corte.
paragrafo 2
Riferendosi agli sforzi compiuti dalla Commissione per reintegrarlo, il ricorrente osserva che, nonostante la sentenza 1/74, la sua domanda di decisione ed il suo successivo reclamo, nulla fu fatto per provvedere alla sua reintegrazione nel periodo compreso tra il 21 novembre 1974, data della sentenza della Corte, ed il 1o marzo 1976. Gli sforzi della Direzione generale del personale e dell'amministrazione nel periodo precedente s'erano limitati a due tentativi rimasti senza esito.
paragrafo 3
Esaminando i fatti, il ricorrente constata inoltre che la Commissione, sebbene interrogata in proposito, non ha ancora spiegato:
paragrafo 4
perche non è stata applicata la procedura stabilita dalla decisione della Commissione 14 gennaio 1970 intitolata «Aspettativa per motivi personali»;
perche il fascicolo personale del ricorrente non è stato unito alle candidature ai posti della carriera A 5/A 4;
perche la domanda di decisione presentata dal ricorrente il 6 gennaio 1975 ed il suo successivo reclamo del 3 luglio 1976 sono stati archiviati.
paragrafo 5
Il ricorrente domanda infine se il posto cui si riferisce la decisione del 29 luglio 1976 esista realmente o non sia piuttosto un posto fittizio creato in violazione dei regolamenti di bilancio.
paragrafo 6
In diritto, il ricorrente osserva che la revoca della decisione del 29 luglio 1976 è impossibile, almeno per quanto riguarda l'offerta del posto in essa menzionato, che egli ha accettato, domandando però se il posto esisteva e contestando le condizioni che accompagnavano l'offerta.
paragrafo 7
Circa le domande di risarcimento, relative l'una al danno materiale subito nella sua carriera e l'altra al danno morale, il ricorrente rileva, sul piano della procedura, che il ricorso 92/76, essendo diverso dal ricorso 126/75, non è limitato dalle conclusioni formulate in quest'ultimo. Il ricorrente ha d'altronde diritto a presentare conclusioni supplementari se si tien conto del fatto nuovo costituito dalla decisione del 29 luglio 1976.
paragrafo 8
La richiesta di risarcimento del danno materiale relativo alla carriera è collegata alla possibilità di reintegrazione sulla base dello Statuto. Essa vale altresì per il caso di estromissione abusiva giacché, in base al principio secondo cui «nessuno può trarre argomento dalla propria colpa», gli obblighi della Commissione, qualora essa rifiutasse la reintegrazione, non potrebbero essere minori di quelli che le incomberebbero se decidesse di reintegrare il ricorrente come previsto dallo Statuto.
paragrafo 9
Il danno morale subito dal ricorrente è causato dal declassamento conseguente al blocco della carriera, dalle preoccupazioni di carriera d'un dipendente lasciato per tre anni e mezzo nell'incertezza della propria sorte ed infine dalle complicazioni sorte con riguardo al suo impiego provvisorio presso l'UNCTAD per il fatto che egli doveva tenersi costantemente in grado di rispondere alla prima offerta della Commissione. Già nella domanda del 6 gennaio 1975 il ricorrente ha attirato l'attenzione della Commissione su questo danno morale.
paragrafo 10
La decisione della Commissione del 29 luglio 1976 non può reintegrare il ricorrente senza tener conto della sua domanda del 6 gennaio 1975 e del suo successivo reclamo del 3 luglio 1975: respingendo implicitamente le suddette istanze, la Commissione ha allontanato il ricorente dal proprio servizio; non è dunque possibile provvedere alla reintegrazione se prima non vengono annullate, dalla Corte o dalla Commissione, le due decisioni implicite di rigetto.
paragrafo 11
Il ricorrente ha diritto a veder preso in considerazione ai fini pensionistici, senza versamento di contributi da parte sua, il periodo compreso tra il 12 ottobre 1973 e il 14 agosto 1976: durante questo periodo egli era in servizio, anche se gli è stato impedito di svolgere effettivamente le sue funzioni; l'art. 83 dello Statuto dispone che i contributi dei dipendenti al regime pensionistico siano dedotti mensilmente dallo stipendio degli interessati; ne risulta che, in mancanza di stipendio, non possono esserci contributi; se l'interessato percepisse gli arretrati di stipendio corrispondenti al periodo in questione, i suoi contributi al regime pensionistico andrebbero dedotti da tali arretrati.
paragrafo 12
Il ricorrente sottolinea che il litigio verte essenzialmente sulla data della sua reintegrazione. Rinviando in proposito alla replica da lui presentata nelle cause riunite 126/75 e 34/76, egli vi aggiunge che ['«autorità competente» ad offrire ad un dipendente, in forza dell'art. 40, n. 4 d), dello Statuto, il primo impiego che si sia reso vancante non è già l'autorità avente il potere di nomina, bensì la Direzione generale del personale e dell'amministrazione. Quest'ultima può adempiere le formalità amministrative necessarie per constatare una situazione giuridica preesistente, ma non può creare una nouva situazione giuridica. L'atto formale di reintegrazione adottato dalla Commissione stessa non è contemplato da alcuna norma dello Statuto. In effetti, l'aspettativa per motivi personali è concessa dall'autorità avente il potere di nomina per un periodo di tempo prestabilito; la decisione iniziale fissa dunque al tempo stesso la data della collocazione in aspettativa e quella della reintegrazione.
paragrafo 13
Per sostenere che l'art. 4 dello Statuto non si applica alle reintegrazioni, il ricorrente ricorda che, stando al suo ultimo comma, tale articolo trova applicazione con riferimento agli atti menzionati nel primo capitolo del titolo III dello Statuto relativo alle diverse forme d'assunzione, mentre l'aspettativa per motivi personali rientra nel secondo capitolo dello stesso titolo.
paragrafo 14
Il ricorrente s'oppone all'eccezione con cui la Commissione, nella controreplica concernente le cause riunite 126/75 e 34/76, ha chiesto che fossero dichiarate irricevibili le richieste di risarcimento dei danni pecuniari subiti dal ricorrente nella sua carriera e dei danni morali formulate nella replica.
paragrafo 15
A suo parere, la decisione del 29 luglio 1976 costituisce un fatto nuovo che gli permette di presentare conclusioni supplementari nel corso del procedimento; per di più, fra l'una e l'altra memoria è passato oltre un anno ed in questo periodo il pregiudizio subito dal ricorrente si è aggravato.
paragrafo 16
Circa le obiezioni sollevate dalla Commissione sulla ricevibilità delle domande mi-ranti all'annullamento delle nomine effettuate più di tre mesi prima che fosse presentato il reclamo del 3 luglio 1975, cioè prima del 7 aprile 1975, il ricorrente osserva che la sua domanda non concerne i posti vacanti, bensì gli atti di nomina. Visto che la lettera del 26 aprile 1973, con cui egli chiedeva per la prima volta di essere reintegrato alla scadenza dell'aspettativa per motivi personali, costituiva una candidatura a tutti i posti del grado A 4 o della carriera A 5/A 4 che erano allora vancanti o che lo fossero divenuti prima della reintegrazione, la Commissione avrebbe dovuto notificargli caso per caso che la sua candidatura era stata scartata, facendo così decorrere il termine per la presentazione d'un reclamo ai sensi dell'art 90, n. 2, dello Statuto. Il ricorrente non ha mai ricevuto queste notifiche. Poiché tale inadempienza va imputata alla Commissione, quest'ultima non può far valere la decadenza del ricorrente. Sebbene l'irregolarità delle nomine in causa sia ormai prescritta per quanto ne concerne gli effetti nei confronti dei dipendenti così nominati cui la nomina sia stata notificata prima del 7 aprile 1975, la prescrizione non è opponibile al ricorrente in quanto ne impedisca la reintegrazione a decorrere dal 12 ottobre 1973.
paragrafo 17
Il ricorrente osserva, citando la giurisprudenza del Conseil d'État francese in tema di nomine, che fin dalla sua creazione il suddetto organo non ha mai esitato ad annullare le nomine irregolari.
paragrafo 18
A questo riguardo, egli rileva inoltre che il dipendente comunitario ha con il suo impiego un rapporto sostanzialmente diverso da quello del pubblico impiegato francese: il dipendente comunitario non può essere nominato se non ad un posto ben determinato (art. 4 dello Statuto) ed ha diritto ad occupare tale posto. Vice-versa, il pubblico impiegato francese, con la sola eccezione dei professori e dei magistrati giudicanti, è nominato ad un grado in un'organizzazione statutaria. Ciò premesso, è evidente che, in diritto francese, la reintegrazione d'un pubblico impiegato non richiede affatto l'annullamento delle nomine effettuate nel frattempo. L'inverso vale invece per il dipendente comunitario.
paragrafo 19
Controbattendo l'argomento della Commissione secondo cui egli non avrebbe menzionato difficoltà causategli dalla attesa piuttosto lunga di un'offerta di reintegrazione, il ricorrente osserva che la necessità di tenersi a disposizione della Commissione, con la conseguente impossibilità d'assumere impegni a lungo termine, gli ha impedito di cercare una sistemazione stabile. Del resto, egli risulta disoccupato dal 1o aprile 1977.
paragrafo 20
Per quanto concerne l'affermazione della Commissione secondo cui egli non avrebbe alcun diritto all'indennità contemplata nell'allegato IV dello Statuto, che sarebbe concessa soltanto ai dipendenti di grado A 1 e A 2 dispensati dall'impiego nell'interesse del servizio, il ricorrente osserva che l'allegato IV ha una portata più ampia di quella del solo art. 50. Ad esso fanno riferimento non solo gli artt. 41 e 50, ma altresì i provvedimenti di sfoltimento degli organici emanati in occasione della fusione degli esecutivi nonché dell'allargamento della Comunità.
paragrafo 21
Il ricorrente sottolinea che egli null'altro chiede se non l'applicazione pura e semplice dell'allegato IV; se ha menzionato l'ultimo comma dell'art. 50, lo ha fatto soltanto a titolo di riferimento per precisare le condizioni di calcolo della pensione.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti › La controreplica nella causa 92/76 (depositata il 2 maggio 1977)
paragrafo 1
Alla domanda posta dal ricorrente nella replica con riferimento all'applicazione della decisione della Commissione 14 gennaio 1970, la Commissione risponde che, trattandosi d'atti di portata generale concernenti l'organizzazione dei servizi, il ricorrente non ha titolo a beneficiarne né a chiederne l'applicazione; in tale contesto egli non ha comunque subito alcuna discriminazione in rapporto agli altri dipendenti che si trovavano nella sua stessa situazione.
paragrafo 2
Alle altre domande poste dal ricorrente nella parte in fatto della citata replica, la Commissione rimanda alle considerazioni esposte nelle sue precedenti memorie, aggiungendo di essere stata costretta il 29 luglio 1976 ad assegnare un posto supplementare di carriera A 5/A 4 alla Direzione generale della Politica regionale per rendere possibile la reintegrazione del ricorrente nel suo servizio di provenienza, nel quale nessun posto era vacante.
paragrafo 3
Essa osserva ancora di aver scelto come data della reintegrazione il 15 agosto 1976 perché era la data più vicina che potesse consentire al ricorrente di prenderne conoscenza e di raggiungere Bruxelles.
paragrafo 4
Per quanto riguarda i richiami del ricorrente alle memorie da lui prodotte nelle cause 126/75 e 34/76, la Commissione chiede alla Corte di non tenerne conto.
paragrafo 5
Nella causa 92/76 il ricorrente non fa valere in appoggio al suo ricorso alcun elemento distinto o supplementare, ragion per cui la Commissione rimanda semplicemente a quanto già esposto nel relativo controricorso.
SENTENZA › In fatto › II — Fase orale del procedimento
paragrafo 1
Il ricorrente, con l'aw. Victor Biel, e la Commissione, rappresentata dal suo agente sig. Raymond Baeyens, con l'assistenza della sig.ra Denise Sorasio-Allo, hanno sviluppato le loro osservazioni orali all'udienza del 7 luglio 1977.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 6 ottobre 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
I ricorsi nelle tre cause riunite intendono in sostanza:
a) far riconoscere il diritto del ricorrente, che si trova in aspettativa per motivi personali dal 1970, ad essere reintegrato con effetto dal 12 ottobre 1973, data di scadenza dell'aspettativa, e, per ottenere questo risultato, far annullare, da una parte, il provvedimento con cui la Commissione il 29 luglio 1976 ha reintegrato il ricorrente a decorrere dal 15 agosto 1976, retrodatando tuttavia gli effetti della reintegrazione per quanto riguarda l'anzianità e la pensione al 12 ottobre 1973, e dall'altra, le nomine effettuate dopo tale data a posti di grado A 4 o di carriera A 5/A 4 che il ricorrente fosse idoneo ad occupare;
b) ottenere il pagamento dello stipendio che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato reintegrato a decorrere dal 12 ottobre 1973;
c) ottenere il risarcimento dei danni materiali che il ricorrente asserisce d'aver subito nella sua carriera e del danno morale nonchè il versamento di talune indennità statutarie.
punto 2
La Commissione, convenuta nel procedimento, ha sollevato talune eccezioni preliminari che la Corte ha riunito al merito;
punto 3
considerati gli stretti legami esistenti fra dette eccezioni e gli argomenti dedotti dalle parti in relazione al merito, conviene esaminare anzitutto questi ultimi.
punto 4
L'art. 40, n. 4 d), dello Statuto dispone che, allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il dipendente deve essere reintegrato, non appena un posto si rende vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti;
punto 5
il ricorrente sostiene che la Commissione ha misconosciuto il diritto attribuitogli dalla suddetta norma offrendogli la reintegrazione non già nel momento in cui si rese vacante per la prima volta un impiego conforme a quanto richiesto dallo Statuto, bensì soltanto nel 1976, dapprima con una lettera del 1o marzo e successivamente con un atto formale del 29 luglio.
punto 6
Tuttavia, prima che scadesse la sua aspettativa, il ricorrente aveva chiesto d'essere dispensato definitivamente dal servizio in applicazione del regolamento del Consiglio n. 2530/72 ed aveva impugnato la risposta negativa della Commissione mediante un reclamo cui aveva fatto seguito un ricorso, respinto dalla Corte (seconda sezione) con sentenza del 21 novembre 1974 (causa 1/74; Racc. 1974, pag. 1269);
punto 7
l'insistenza del ricorrente nel chiedere la dispensa dal servizio, pur avendo presentato al tempo stesso domanda di reintegrazione, poteva rendere dubbia la sua volontà effettiva di mettersi a disposizione della Commissione;
punto 8
soltanto a partire dal 21 novembre 1974, data della menzionata sentenza, è pacifico che il ricorrente poteva chiedere l'applicazione dell'art. 40, n. 4 d), dello Statuto;
punto 9
i dubbi originati dall'atteggiamento del ricorrente venivano definitivamente dissipati soltanto dalla lettera che quest'ultimo inviava alla Commissione il 6 gennaio 1975 per confermare la domanda di reintegrazione;
punto 10
al più tardi dal momento in cui fu ricevuta tale lettera si concretava dunque per la Commissione l'obbligo di reintegrare il ricorrente non appena se ne presentasse la possibilità a norma dell'art. 40 dello Statuto.
punto 11
Durante il procedimento la Commissione ha riconosciuto che la proposta di reintegrazione, comunicata al ricorrente con lettera del 1o marzo 1976 e resa ufficiale dalla decisione del 29 luglio 1976, era tardiva;
punto 12
da parte sua, il ricorrente respingeva l'offerta ed impugnava la decisione della Commissione contestandone la legalità, in particolare per il fatto che tale provvedimento non attribuiva alla reintegrazione effetto retroattivo a decorrere dal 12 ottobre 1973.
punto 13
Benché la decisione fissi al 15 agosto 1976 la data della reintegrazione, essa contiene modalità che, su tutti i punti fondamentali, equivalgono ad attribuire alla reintegrazione l'effetto retroattivo chiesto dal ricorrente;
punto 14
in effetti, l'anzianità del ricorrente nel suo grado e scatto è fissata come se la reintegrazione avesse avuto luogo il 12 ottobre 1973;
punto 15
per quanto concerne il regime pensionistico, il periodo compreso fra il 12 ottobre 1973 ed il 14 agosto 1976 viene convalidato ai fini della pensione, purché l'interessato versi i relativi contributi;
punto 16
circa gli stipendi, infine, il ricorrente è stato invitato a presentare alla Commissione una distinta delle retribuzioni da lui percepite nello stesso periodo al servizio delle Nazioni Unite onde permettere alla Commissione di valutare l'eventuale danno pecuniario da lui subito a causa del ritardo nella reintegrazione;
punto 17
di conseguenza, il ricorrente non ha alcun interesse riconosciuto dalla legge a chiedere l'annullamento della decisione del 29 luglio 1976 e la sua domanda in tal senso va respinta;
punto 18
le stesse considerazioni valgono per le domande d'annullamento delle nomine a posti di grado A 4 o di carriera A5/A4 effettuate a partire dal 12 ottobre 1973.
punto 19
Circa le domande di risarcimento, occorre accertare in primo luogo se il ricorrente non abbia contribuito con il proprio comportamento al verificarsi dei danni che pretende d'aver subito;
punto 20
a questo riguardo, è già stato osservato in precedenza che, durante il periodo compreso fra il 12 ottobre 1973 ed il 21 novembre 1974, data in cui la Corte emanò la sentenza 1/74, il ricorrente, insistendo nel chiedere la dispensa dal servizio alle condizioni particolarmente favorevoli stabilite dal regolamento n. 2530/72, lasciò sorgere dei dubbi sulla serietà della sua domanda di reintegrazione;
punto 21
inoltre, in risposta all'offerta della Commissione del 1o marzo 1976 ed alla decisione del 29 luglio 1976, il ricorrente ha contestato la legittimità dei suddetti atti e rifiutato di riprendere servizio presso la Commissione, mentre gli sarebbe stato possibile e sarebbe stato assolutamente sufficiente per salvaguardare i suoi diritti, accettare l'impiego offertogli con riserva di far controllare la legittimità delle modalità di reintegrazione mediante i procedimenti contemplati dallo Statuto;
punto 22
certo, in una fase ulteriore del procedimento, vale a dire con la replica depositata il 19 febbraio 1977 nella cause riunite 126/75 e 34/76, il ricorrente ha proposto, a titolo cautelare, che la Commissione gli consentisse di rientrare in servizio senza che ciò significasse, da parte sua, accettazione delle modalità e delle condizioni dell'offerta di reintegrazione;
punto 23
tuttavia detta dichiarazione, fatta nell'ambito del procedimento scritto relativo al ricorso, non può valere accettazione dell'impiego offerto, ai sensi dell'art. 40, n. 4 d), dello Statuto;
punto 24
dallo svolgimento dei fatti, considerati nel loro complesso, risulta dunque che il comportamento del ricorrente ha contribuito in tal modo a creare ed a prolungare le difficoltà frappostesi alla sua reintegrazione che la Commissione non può essere considerata responsabile dell'asserito danno morale.
punto 25
Ciononostante, è manifesto che nel periodo intermedio compreso fra la data in cui la reintegrazione era divenuta possibile, a norma dell'art. 40 dello Statuto, in seguito alla relativa domanda presentata dal ricorrente il 6 gennaio 1975, ed il 1o marzo 1976, data della prima offerta della Commissione, questa non ha rispettato l'obbligo impostole dall'art. 40, n. 4 d), dello Statuto;
punto 26
occorre dunque, in relazione a questo periodo, accertare se il ricorrente abbia, come egli sostiene, subito un danno pecuniario nella sua carriera.
punto 27
Non è possibile accertare in concreto, quali possibilità d'avanzamento il ricorrente avrebbe avuto nella sua carriera durante questo periodo;
punto 28
in generale, le possibilità di avanzamento che egli avrebbe avuto in tale periodo appaiono così incerte ed ipotetiche da non consentire, di per sé, di affermare che il ricorrente abbia subito per tale motivo un danno pecuniario;
punto 29
le domande di risarcimento vanno quindi respinte.
punto 30
Il ricorrente ha infine chiesto la concessione dell'indennità «una tantum» contemplata dall'art. 12 dell'allegato VIII dello Statuto nonché la concessione delle indennità attribuite dall'allegato IV dello Statuto ai dipendenti dispensati dall'impiego nell'interesse del servizio;
punto 31
le predette domande non possono essere accolte giacché il ricorrente non è stato dispensato dall'impiego in forza di una qualsiasi delle disposizioni invocate;
punto 32
le domande del ricorrente vanno dunque respinte nel loro insieme;
punto 33
ciò premesso, è superfluo esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla Commissione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 34
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;
punto 35
il ricorrente è rimasto soccombente;
punto 36
tuttativa, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste;
Dispositivo
per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione),
dichiara e statuisce:
1o I ricorsi sono respinti.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Sørensen
Pescatore
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 ottobre 1977.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della seconda sezione
M. Sørensen